COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N° 22 del 01/12/2010 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale DEFERIMENTO DISPOSTO DAL SOSTITUTO PROCURATORE FEDERALE A carico calc. ZANONI CARLO, tess. A.S.D. Young Line Calcio a 5, sig. DONATINI FABIO, Presidente A.S.D. Young Line Calcio a 5, A.S.D. YOUNG LINE CALCIO A 5 e IMOLESE CALCIO 1919 S.R.L. – camp. Eccellenza

COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N° 22 del 01/12/2010 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale DEFERIMENTO DISPOSTO DAL SOSTITUTO PROCURATORE FEDERALE A carico calc. ZANONI CARLO, tess. A.S.D. Young Line Calcio a 5, sig. DONATINI FABIO, Presidente A.S.D. Young Line Calcio a 5, A.S.D. YOUNG LINE CALCIO A 5 e IMOLESE CALCIO 1919 S.R.L. – camp. Eccellenza Con nota 30.09.2010 N. 1794/899, il Sostituto Procuratore Federale, - visto l’art. 32 comma 4 del C.G.S., - ha deferito a questa C.D. le parti sopra intestate, perché rispondano : - il calc. ZANONI CARLO, delle violazioni di cui agli artt. 1, comma 1, e 10, comma 2, del C.G.S., per avere sottoscritto una richiesta di tesseramento per YOUNG LINE CALCIO A 5 mentre era ancora tesserato per la società IMOLESE CALCIO 1919; - il sig. DONATTINI FABIO, Presidente della Soc. YOUNG LINE CALCIO A 5, della violazione di cui agli artt. 1, comma 1,del C.G.S., 40, comma 4, delle N.O.I.F., e 10, comma 2, del C.G.S., per avere sottoscritto la richiesta di tesseramento del calc. ZANONI CARLO , benché quest’ultimo fosse già tesserato per altra società; - la società IMOLESE CALCIO a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell’art. 4, comma 2, del C.G.S., per le condotte ascritte al suo calciatore; - la società YOUNG LINE CALCIO A 5, a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 4, comma 1, del C.G.S., per le condotte ascritte al suo Presidente. ed oggettiva ai sensi dell’art. 4, comma 2, del C.G.S., per le condotte poste a carico di un proprio tesserato e delle persone che hanno svolto qualsiasi attività all’interno o nell’interesse della società, ai sensi dell’art. 1, comma 5, del C.G.S.. Ritualmente effettuate le notifiche, la soc. IMOLESE CALCIO 1919 ha chiesto di essere sentita ed è stata invitata, peraltro, non si è presentata all’odierno dibattimento. Il rappresentante della Procura Federale, dr. ROBERTO RINALDI, dopo disamina del fatti contestati, conclude la sua requisitoria chiedendo che debbasi affermare la responsabilità delle parti deferite, con la squalifica per una giornata di gara del calc. ZANONI CARLO, la inibizione per mesi 2 del sig., DONATTINI FABIO, l’ammenda di € 500 per l’A.S.D. YOUNG LINE CALCIO A 5 e l’ammenda di € 150 per la società IMOLESE CALCIO 1919S.R.L.. La Commissione, letto il deferimento; sentite le richieste avanzate dal rappresentante della Procura Federale ; valutato che i comportamenti messi in atto dal calc. ZANONI e dal sig. DONATTINI , integrino le violazioni come sopra agli stessi attribuite, con conseguente responsabilità oggettiva, ex art. 4 comma 2 del C.G.S., per l’IMOLESE CALCIO 1919 e la responsabilità diretta, ex art. 4, comma 1, del C.G.S., per l’A.S.D. YOUNG LINE CALCIO A 5 ; visti gli artt. 18 e 19 del C.G.S., d e l i b e r a - di infliggere al calc. ZANONI CARLO la squalifica per 1 giornata di gara, al sig. DONATTINI FABIO, Presidente dell’A.S.D. Young Line Calcio a 5, la inibizione per mesi 1, all’IMOLESE CALCIO 1919 S.R.L. l’ammenda di € 100 ed all’A.S.D. YOUNG LINE CALCIO A 5 l’ammenda di € 300.
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