COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N° 23 del 09/12/2010 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale DEFERIMENTO DISPOSTO DAL SOSTITUTO PROCURATORE FEDERALE A carico calc. GRAZIANI ALESSANDRO, già tesserato A.C.Vita 1907, sig. GRILLINI SERGIO, Presidente A.S.D. San Bernardino, A.S.D. SAN BERNARDINO e A.C. VITA 1907 – camp. III^ cat.
COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 23 del 09/12/2010
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
DEFERIMENTO DISPOSTO DAL SOSTITUTO PROCURATORE FEDERALE A carico calc. GRAZIANI ALESSANDRO, già tesserato A.C.Vita 1907, sig. GRILLINI SERGIO, Presidente A.S.D. San Bernardino, A.S.D. SAN BERNARDINO e A.C. VITA 1907 - camp. III^ cat.
Con nota 26.10.2010 N. 2480/785, il Sostituto Procuratore Federale,
- visto l’art. 32 comma 4 del C.G.S.,
- ha deferito a questa C.D. le parti sopra intestate, perché rispondano :
- il calc. GRAZIANI ALESSANDRO, delle violazioni di cui agli artt. 1, comma 1, e 10, comma 2, del C.G.S., per avere sottoscritto una richiesta di tesseramento per la soc. SAN BERNARDINO mentre era ancora tesserato per la società A.C. VITA 1907;
- il sig. GRILLINI SERGIO, Presidente della Soc. SAN BERNARDINO, della violazione di cui agli artt. 1, comma 1,del C.G.S., 40, comma 4, delle N.O.I.F., e 10, comma 2, del C.G.S., per avere sottoscritto la richiesta di tesseramento del calc. GRAZIANI ALESSANDRO, benché quest’ultimo fosse già tesserato per altra società;
- la società VITA 1907 a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell’art. 4, comma 2, del C.G.S., per le condotte ascritte al suo calciatore;
- la società SAN BERNARDINO, a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 4, comma 1, del C.G.S., per le condotte ascritte al suo Presidente. ed oggettiva ai sensi dell’art. 4, comma 2, del C.G.S., per le condotte poste a carico di un proprio tesserato e delle persone che hanno svolto qualsiasi attività all’interno o nell’interesse della società, ai sensi dell’art. 1, comma 5, del C.G.S..
Ritualmente effettuate le notifiche, l’A.S.D. SAN BERNARDINO ha inviato una memoria in cui mette in evidenza il fatto di avere inoltrato la richiesta di tesseramento del calc. Graziani in quanto l’A.C. Vita 1907 l’aveva informata di aver svincolato il calciatore, ciò che, purtroppo, per una non esatta conoscenza delle norme da parte della citata A.C. Vita 1907, non era avvenuto, come conferma anche questa ultima società con una nota allegata. .
Il rappresentante della Procura Federale, dr. VINCENZO POSTIGLIONE, dopo disamina del fatti contestati, conclude la sua requisitoria chiedendo che debbasi affermare la responsabilità delle parti deferite, con la squalifica per una giornata di gara del calc. GRAZIANI ALESSANDRO , la inibizione per mesi 3 del sig. GRILLINI SERGIO , l’ammenda di € 500 per l’A.S.D. SAN BERNARDINO e l’ammenda di € 150 per l’A.C. VITA 1907.
La Commissione,
letto il deferimento;
sentite le richieste avanzate dal rappresentante della Procura Federale ;
valutato che i comportamenti messi in atto dal calc.GRAZIANI e dal sig. GRILLINI , integrino le violazioni come sopra agli stessi attribuite, con conseguente responsabilità oggettiva, ex art. 4 comma 2 del C.G.S., per l’A.C. VITA 1907 e la responsabilità diretta, ex art. 4, comma 1, del C.G.S., per l’ A.S.D. SAN BERNARDINO;
visti gli artt. 18 e 19 del C.G.S.,
d e l i b e r a
- di infliggere al calc. GRAZIANI ALESSANDRO la squalifica per 1 giornata di gara, al sig. GRILLINI SERGIO , Presidente dell’ A.S.D. san Bernardino , la inibizione per mesi 1, all ‘A.C. VITA 1907 l’ammenda di € 100 ed all’ A.S.D. SAN BERNARDINO l’ammenda di € 300.
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