COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N° 24 del 15/12/2010 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale DEFERIMENTO DISPOSTO DAL SOSTITUTO PROCURATORE FEDERALE A carico calc. CRISTALDI SILVANA, tess. S.S.D. Crociati Noceto s.r.l., sig. MARCHETTI CLAUDIO, Presidente Pol.Casalgrandese, POL. CASALGRANDESE – camp. I^ cat. e A.S.D. BOLOGNA

COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N° 24 del 15/12/2010 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale DEFERIMENTO DISPOSTO DAL SOSTITUTO PROCURATORE FEDERALE A carico calc. CRISTALDI SILVANA, tess. S.S.D. Crociati Noceto s.r.l., sig. MARCHETTI CLAUDIO, Presidente Pol.Casalgrandese, POL. CASALGRANDESE – camp. I^ cat. e A.S.D. BOLOGNA C.F. Con nota 15.11.2010 N. 2881/818, il Sostituto Procuratore Federale, - visto l’art. 32 comma 4 del C.G.S., - ha deferito a questa C.D. le parti sopra intestate, perché rispondano : - la calc. CRISTALDI SILVANA, delle violazioni di cui agli artt. 1, comma 1, e 10, comma 2, del C.G.S., per avere sottoscritto una richiesta di tesseramento per la Società POL. CASALGRANDESE mentre era ancora tesserata per la società ASD BOLOGNA C.F. - il sig. MARCHETTI CLAUDIO, Presidente della Soc. CASALGRANDESE, della violazione di cui agli artt. 1, comma 1,del C.G.S., 40, comma 4, delle N.O.I.F., e 10, comma 2, del C.G.S., per avere sottoscritto la richiesta di tesseramento della calc. CRISTALDI SILVANA, benché quest’ultimo fosse già tesserato per altra società; - la società ASD BOLOGNA C.F.tolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell’art. 4, comma 2, del C.G.S., per le condotte ascritte alla sua calciatrice; - la società CASALGRANDESE, a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 4, comma 1, del C.G.S., per le condotte ascritte al suo Presidente. ed oggettiva ai sensi dell’art. 4, comma 2, del C.G.S., per le condotte poste a carico di un proprio tesserato e delle persone che hanno svolto qualsiasi attività all’interno o nell’interesse della società, ai sensi dell’art. 1, comma 5, del C.G.S.. Ritualmente effettuate le notifiche, nulla è pervenuto dalle parti. Il rappresentante della Procura Federale, avv. MASSIMO GIUSEPPE ADAMO, dopo disamina del fatti contestati, conclude la sua requisitoria chiedendo che debbasi affermare la responsabilità delle parti deferite, con la squalifica per una giornata di gara della calc. CRISTALDI SILVANA , la inibizione per mesi 3 del sig. MARCHETTI CLAUDIO, l’ammenda di € 500 per la POL. CASALGRANDESE e l’ammenda di € 150 per l’A.S.D. BOLOGNA C.F.. La Commissione, letto il deferimento; sentite le richieste avanzate dal rappresentante della Procura Federale ; valutato che i comportamenti messi in atto dalla calc. CRISTALDI SILVANA e dal sig. MARCHETTI CLAUDIO , integrino le violazioni come sopra agli stessi attribuite, con conseguente responsabilità oggettiva, ex art. 4 comma 2 del C.G.S., per l’A.S.D. BOLOGNA C.F. e la responsabilità diretta, ex art. 4, comma 1, del C.G.S., per la POL. CASALGRANDESE ; visti gli artt. 18 e 19 del C.G.S., d e l i b e r a - di infliggere alla calc. CRISTALDI SILVANA la squalifica per 1 giornata di gara, al sig. MARCHETTI CLAUDIO , Presidente della Pol. Casalgrandese , la inibizione per mesi 1, all’A.S.D. BOLOGNA C.F. l’ammenda di € 100 ed alla POL. CASALGRANDESE l’ammenda di € 300.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it