COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N° 24 del 15/12/2010 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale DEFERIMENTO DISPOSTO DAL SOSTITUTO PROCURATORE FEDERALE A carico calc. BERSANELLI MATTEO, tess. A.S.D.C. Sivizzano, sig. PORTA ROMUALDO, Presidente A.S.D.C. Sivizzano, A.S.D.C. SIVIZZANO – camp. II^ cat. e A.S.D. VICOFERTILE – camp. III^

COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N° 24 del 15/12/2010 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale DEFERIMENTO DISPOSTO DAL SOSTITUTO PROCURATORE FEDERALE A carico calc. BERSANELLI MATTEO, tess. A.S.D.C. Sivizzano, sig. PORTA ROMUALDO, Presidente A.S.D.C. Sivizzano, A.S.D.C. SIVIZZANO – camp. II^ cat. e A.S.D. VICOFERTILE – camp. III^ cat. Con nota 03.11.2010 N. 2615/839, il Sostituto Procuratore Federale, - visto l’art. 32 comma 4 del C.G.S., - ha deferito a questa C.D. le parti sopra intestate, perché rispondano : - il calc. BERSANELLI MATTEO, delle violazioni di cui agli artt. 1, comma 1, e 10, comma 2, del C.G.S., per avere sottoscritto una richiesta di tesseramento per la Società SIVIZZANO mentre era ancora tesserato per la società VICOFERTILE; - il sig. PORTA ROMUALDO, Presidente della Soc. SIVIZZANO, della violazione di cui agli artt. 1, comma 1,del C.G.S., 40, comma 4, delle N.O.I.F., e 10, comma 2, del C.G.S., per avere sottoscritto la richiesta di tesseramento del calc. BERSANELLI MATTEO, benché quest’ultimo fosse già tesserato per altra società; - la società VICOFERTILE a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell’art. 4, comma 2, del C.G.S., per le condotte ascritte al suo calciatore; - la società SIVIZZANO, a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 4, comma 1, del C.G.S., per le condotte ascritte al suo Presidente. ed oggettiva ai sensi dell’art. 4, comma 2, del C.G.S., per le condotte poste a carico di un proprio tesserato e delle persone che hanno svolto qualsiasi attività all’interno o nell’interesse della società, ai sensi dell’art. 1, comma 5, del C.G.S.. Ritualmente effettuate le notifiche, nulla è pervenuto dalle parti. Il rappresentante della Procura Federale, avv. MASSIMO GIUSEPPE ADAMO, dopo disamina del fatti contestati, conclude la sua requisitoria chiedendo che debbasi affermare la responsabilità delle parti deferite, con la squalifica per una giornata di gara del calc. BERSANELLI MATTEO , la inibizione per mesi 3 del sig. PORTA ROMUALDO, l’ammenda di € 500 per l’ A.S.D.C. SIVIZZANO e l’ammenda di € 150 per l’A.S.D. VICOFERTILE. La Commissione, letto il deferimento; sentite le richieste avanzate dal rappresentante della Procura Federale ; valutato che i comportamenti messi in atto dal calc. BERSANELLI e dal sig. PORTA , integrino le violazioni come sopra agli stessi attribuite, con conseguente responsabilità oggettiva, ex art. 4 comma 2 del C.G.S., per l’A.S.D. VICOFERTILE e la responsabilità diretta, ex art. 4, comma 1, del C.G.S., per l’ A.S.D.C. SIVIZZANO; visti gli artt. 18 e 19 del C.G.S., d e l i b e r a - di infliggere al calc. BERSANELLI MATTEO la squalifica per 1 giornata di gara, al sig. PORTA ROMUALDO , Presidente dell’A.S.D.C. Sivizzano , la inibizione per mesi 1, all’ A.S.D. VICOFERTILE l’ammenda di € 100 ed all’ A.S.D.C. SIVIZZANO l’ammenda di € 300.
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