COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N° 20 del 17/11/2010 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO PROPOSTO DA I.R.E. CAGNONA Avverso perdita della gara delibera del G.S. del C.R.E.R. contenuta nel C.U.n. 18 del 3.11.2010 gara F.LLI BARI – I.R.E. CAGNONA del 23.10.2010
COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 20 del 17/11/2010
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
RECLAMO PROPOSTO DA I.R.E. CAGNONA Avverso perdita della gara delibera del G.S. del C.R.E.R. contenuta nel C.U.n. 18 del 3.11.2010 gara F.LLI BARI – I.R.E. CAGNONA del 23.10.2010
La società I.R.E. CAGNONA, della quale è stato sentito il Presidente, ricorre avverso il sopra indicato provvedimento facendo presente che : 1) al 26° del secondo tempo gli arbitri decidevano di sospendere definitivamente la gara in quanto alcuni tifosi della F.lli Bari, scendendo dalla tribuna, arrivavano alle spalle della nostra panchina, insultando e colpendo in particolare Ritacco Pablo Javier, che era seduto per prendere respiro e rientrare in campo per gli ultimi minuti di gioco, ricevendo un pugno nella nuca, girandosi ne prendeva uno anche in faccia e inoltre un dito nell’occhio sinistro, in quanto non sussistevano più le condizioni di continuare la gara, rischiando la incolumità dei giocatori e degli stessi; 2) contesta che giocatori dell’I.R.E. CAGNONA partecipassero alla rissa avvenuta coi tifosi della società F.lli Bari, anche perchè sul rapporto di gara si legge di aggressione da parte di giocatori dell’I.R.E. CAGNONA subita; 3) nonostante sulla distinta di gara fossero indicate due perone addette al servizio di forza pubblica sostitutiva, gli arbitri hanno parlato solo di una signora che passivamente ha assistito all’aggressione, l’altro dov’era?; 4) “ribadisce che non è esistita una rissa, ma una vera aggressione, che è già stata evidenziata alla Forza Pubblica con la denuncia di RITACCO, con tanto di foro degli aggressori. Chiede l’assegnazione della vittoria all’I.R.E. CAGNONA per 6 – 0.
La Commissione,
visti gli atti ufficiali;
atteso che l’arbitro, sentito a chiarimenti, confermando integralmente il proprio referto e quello del secondo ufficiale di gara, ha precisato che : 1) al 26° del secondo tempo alcuni sostenitori locali, a contatto con la divisoria dal terreno di gioco, insultavano e colpivano con pugni i giocatori dell’I.R.E. CAGNONA seduti nella sottostante panchina; 2) alcuni giocatori, 4 o 5, dell’I.R.E. CAGNONA, fra i quali il calc. RITACCO, scavalcata la divisoria venivano a contatto con il pubblico locale alimentando la colluttazione con scambio di pugni; 3) gli addetti alla forza pubblica sostitutiva non intervenivano per sedare il parapiglia; 4) non
ritenendo che sussistessero ancora le condizioni per portare a termine la gara, d’intesa con il secondo arbitro veniva decretata la fine anticipata della gara;
- considerato che dalla esperita istruttoria non sono emersi fatti o situazioni atte a modificare il giudizio e, quindi, le decisioni assunte in primo grado,
d e l i b e r a
- di respingere il ricorso, confermando la decisione assunta in primo grado di infliggere ad entrambe le squadre – F.LLI BARI e I.R.E. CAGNONA – la perdita della gara per 0 – 6.
Dispone per l'addebito della tassa, non versata.
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