COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.lnd.it – www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 36 del 30/09/2010 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ CANINESE AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DELL’AMMENDA DI € 600 A CARICO DELLA SOCIETA’ STESSA ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 25 DEL 9.9.2010 (Gara: CANINESE – TREVIGNANO del 5.9.2010 – Campionato di Promozione)
COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.lnd.it - www.crlazio.org e sul
Comunicato Ufficiale N° 36 del 30/09/2010
Delibera della Commissione Disciplinare
RECLAMO DELLA SOCIETA’ CANINESE AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DELL’AMMENDA DI € 600 A CARICO DELLA SOCIETA’ STESSA ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 25 DEL 9.9.2010
(Gara: CANINESE – TREVIGNANO del 5.9.2010 – Campionato di Promozione)
La Commissione Disciplinare
Visto il reclamo in epigrafe;
esaminati gli atti ufficiali;
considerato che il comportamento dei sostenitori della Società CANINESE possa essere ricondotto entro limiti di una minore gravità, assumendo parzialmente quanto rappresentato dalla ricorrente;
ritenuto, infatti, che dalla lettura del referto arbitrale non emergono elementi di sufficiente chiarezza in ordine al lancio di brecciolino contro lo spogliatoio arbitrale, sia riguardo alla mancata assistenza agli ufficiali di gara;
stimato che il contesto della condotta dei tifosi della predetta Società, pur presentando indubbie caratteristiche di deprecabilità, possa essere sanzionato con una pena pecuniaria di lieve minore entità;
Tutto ciò premesso e considerato, questa Commissione
DELIBERA
Di accogliere parzialmente il reclamo avanzato dalla Società CANINESE e, per l’effetto, di ridurre l’ammenda comminata da € 600 ad € 500.
La tassa reclamo va restituita.
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