COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.lnd.it – www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 66 del 25/11/2010 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DEL CALCIATORE CICCALOTTI STEFANO (ACSD GROUP) AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA PER 4 GARE A CARICO DELLO STESSO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI ROMA CON C.U. N. 14 DEL 4.11.2010 (Gara: A.C.D.S. GROUP – IMPERIUM MMX del 30.10.2010 – Campionato III Categoria Roma)
COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.lnd.it - www.crlazio.org e sul
Comunicato Ufficiale N° 66 del 25/11/2010
Delibera della Commissione Disciplinare
RECLAMO DEL CALCIATORE CICCALOTTI STEFANO (ACSD GROUP) AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA PER 4 GARE A CARICO DELLO STESSO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI ROMA CON C.U. N. 14 DEL 4.11.2010
(Gara: A.C.D.S. GROUP – IMPERIUM MMX del 30.10.2010 – Campionato III Categoria Roma)
La Commissione Disciplinare
Visto il reclamo in epigrafe;
esaminati gli atti ufficiali;
ascoltato, come da richiesta, il calciatore interessato, osserva:
si è preso atto che quanto assunto dal calciatore CICCALOTTI STEFANO nel proprio reclamo e confermato in sede di audizione, tendente a limitare il proprio comportamento a semplici proteste non trova alcun riscontro negli atti di gara che costituiscono fonte primaria di prova (art. 35 del C.G.S.)
Infatti il predetto calciatore, espulso per somma di ammonizioni, reagiva al provvedimento rivolgendo all’arbitro frasi offensive che ripeteva dall’esterno colpendo con calci la rete di recinzione.
Tanto premesso, considerate inattendibili le doglianze del calciatore CICCALOTTI STEFANO e ritenuta congrua la sanzione inflittagli, questa Commissione
DELIBERA
Di respingere il reclamo avanzato dal calciatore CICCALOTTI STEFANO e, quindi, di confermare la decisione impugnata.
La tassa reclamo va incamerata.
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