COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.lnd.it – www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 71 del02/12/2010 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DEL CALCIATORE DELLA SOC. GROUP ALESSANDRO CICCALOTTI AVVERSO LA SQUALIFICA FINO AL 30.06 2013 ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI ROMA CON IL COM. UFF.LE N. 14 DEL 4. 11. 2010 (GARA ACDS GROUP / IMPERIUM MMX DEL 30.10 .2010 CAMPIONATO DI TERZA CATEGORIA ROMA)

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.lnd.it - www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 71 del02/12/2010 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DEL CALCIATORE DELLA SOC. GROUP ALESSANDRO CICCALOTTI AVVERSO LA SQUALIFICA FINO AL 30.06 2013 ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI ROMA CON IL COM. UFF.LE N. 14 DEL 4. 11. 2010 (GARA ACDS GROUP / IMPERIUM MMX DEL 30.10 .2010 CAMPIONATO DI TERZA CATEGORIA ROMA) Il calciatore della società GROUP ALESSANDRO CICCALOTTI nel reclamo proposto ed anche in sede di audizione ha ribadito il contenuto del ricorso, precisando in modo categorico che , a parte le ingiurie e minacce verbali rivolte all’ arbitro e delle quali si assume la responsabilità, non ha assolutamente colpito l’ arbitro, trovandosi a circa due metri dall’ episodio di contestazione di fine gara. Cita il ricorrente altri comportamenti tenuti dall’ arbitro nei confronti di propri compagni di squadra,non risultanti dagli atti ufficiali. In considerazione di tutto ciò chiede il CICCALOTTI una revisione della sanzione inflittagli, comunque più consona al comportamento effettivamente avuto nella gara in questione. Questa Commissione di Disciplina Territoriale ha esaminato il caso con particolare attenzione e non ha riscontrato elementi tali da poter mettere in discussione quanto riportato nel proprio documento dall’ arbitro, che come detto più volte, in caso di contrasto , prevale , in quanto è da considerarsi fonte primaria e privilegiata di prova. Ritiene però questo Organo Giudicante che il gesto del calciatore CICCALOTTI, seppure di una certa gravità, ( leggero calcio all’ arbitro senza conseguenze) vada sanzionato in misura diversa, rapportandolo secondo gli abituali parametri adottati per casi simili a quello prospettato. Detto ciò, questa Commissione di Disciplina Territoriale DELIBERA Di accogliere il ricorso in argomento e di ridurre per l’ effetto, la squalifica del calciatore CICCALOTTI ALESSANDRO fino al 30.04.2012 La tassa reclamo viene restituita.
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