COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.lnd.it – www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 78 del 16/12/2010 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ OSTIAMARE AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA PER 3 GARE A CARICO DEL CALCIATORE LUPINO GIANLUCA ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 74 DEL 7.12.2010 (Gara: FUTBOL CLUB – OSTIAMARE del 4.12.2010 – Campionato Juniores Regionale)
COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.lnd.it - www.crlazio.org e sul
Comunicato Ufficiale N° 78 del 16/12/2010
Delibera della Commissione Disciplinare
RECLAMO DELLA SOCIETA’ OSTIAMARE AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA PER 3 GARE A CARICO DEL CALCIATORE LUPINO GIANLUCA ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 74 DEL 7.12.2010
(Gara: FUTBOL CLUB – OSTIAMARE del 4.12.2010 – Campionato Juniores Regionale)
La Commissione Disciplinare
Visto il reclamo in epigrafe;
esaminati gli atti ufficiali;
ritenuto che l’assunto della reclamante che rappresenta solo un minimo diverbio tra il calciatore GIANLUCA LUPINO e l’assistente di parte della squadra avversaria è in netto contrasto con il contenuto del referto arbitrale, fonte primaria di prova (art. 35 C.G.S.), nel quale viene descritto chiaramente il comportamento del predetto calciatore: forte schiaffo, a gioco fermo, contro l’assistente avversario.
Considerato, per quanto sopra, inattendibili le lamentele della ricorrente e congrua la sanzione inflitta, questa Commissione
DELIBERA
Di respingere il reclamo avanzato dalla Società OSTIAMARE e, per l’effetto, di confermare la decisione impugnata.
La tassa reclamo va incamerata.
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