COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.lnd.it – www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 84 del 23/12/2010 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ SPES POGGIO FIDONI AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA FINO AL 28.1.2011 A CARICO DEL DIRIGENTE FABIO NOBILI ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI RIETI CON C.U. N. 17 DEL 9.12.2010 (Gara: SPES POGGIO FIDONI – PRO CALCIO SABINA del 4.12.2010 – Campionato Juniores Provinciale di Rieti)
COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.lnd.it - www.crlazio.org e sul
Comunicato Ufficiale N° 84 del 23/12/2010
Delibera della Commissione Disciplinare
RECLAMO DELLA SOCIETA’ SPES POGGIO FIDONI AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA FINO AL 28.1.2011 A CARICO DEL DIRIGENTE FABIO NOBILI ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI RIETI CON C.U. N. 17 DEL 9.12.2010
(Gara: SPES POGGIO FIDONI – PRO CALCIO SABINA del 4.12.2010 – Campionato Juniores Provinciale di Rieti)
La Commissione Disciplinare
Visto il reclamo in epigrafe;
esaminati gli atti ufficiali;
ritenuto che il comportamento del Sig. FABIO NOBILI deve essere considerato decisamente minaccioso ed irriguardoso nei confronti del Direttore di gara, peraltro aggravato dal ruolo di Dirigente Accompagnatore da esso ricoperto;
rilevato che dal ricorso presentato dalla reclamante non emergono elementi tali da poter indurre questa Commissione a rivisitare la sanzione irrogata dal Giudice di primo grato;
detto ciò, questa Commissione Disciplinare
DELIBERA
Di respingere il reclamo confermando l’inibizione fino al 28.1.2011 a carico del Dirigente NOBILI FABIO.
La tassa reclamo va incamerata.
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