COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.lnd.it – www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 84 del 23/12/2010 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DEL CALCIATORE SIG.MANCINI CORRADO, ( A.S.D. BUDAVARI), AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA, FINO AL 28.02.2011 A SUO CARICO, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U.N. 16 DEL GIORNO 11.11.2010 (GARA: SPORTING CLUB MARCONI- A.S.D. BUDAVARI, DEL 06.11.2010, CAMPIONATO DI TERZA CATEGORIA ROMA )
COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.lnd.it - www.crlazio.org e sul
Comunicato Ufficiale N° 84 del 23/12/2010
Delibera della Commissione Disciplinare
RECLAMO DEL CALCIATORE SIG.MANCINI CORRADO, ( A.S.D. BUDAVARI), AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA, FINO AL 28.02.2011 A SUO CARICO, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U.N. 16 DEL GIORNO 11.11.2010
(GARA: SPORTING CLUB MARCONI- A.S.D. BUDAVARI, DEL 06.11.2010, CAMPIONATO DI TERZA CATEGORIA ROMA )
La Commissione Disciplinare;
visto il reclamo in epigrafe;
esaminati gli atti ufficiali;
osserva quanto segue:
Al 40’ del secondo tempo, il giocatore Mancini Corrado, veniva espulso perché protestando per una decisione dell’arbitro a lui avversa, si avvicinava a quest’ultimo e lo spingeva con entrambe le mani sul petto facendolo barcollare e nel contempo gli rivolgeva espressioni ingiuriose e minacce.
Il ricorrente, dando una versione attenuata dei fatti e pur ammettendo l’intero episodio, escludeva di aver spinto l’arbitro né di averlo fatto barcollare. Tali motivazioni ed elementi giustificativi,non trovano però alcun riscontro negli atti ufficiali di gara, i quali costituiscono ai sensi dell’art.35, comma 1.1. del C.G.S. fonte privilegiata di prova .
In particolare da quanto doviziosamente riportato dal direttore di gara, il Mancini, dopo la notifica del provvedimento disciplinare e prima di abbandonare il terreno di gioco, reiterava il suo comportamento.
Considerando che l’azione da sanzionare è sicuramente censurabile con speciale riferimento alla condotta, alle parole offensive e alle minacce del Mancini contro la persona e la dignità propria del direttore di gara;
DELIBERA
Di confermare la squalifica del giocatore Mancini Corrado, fino a tutto il 28.02.2011, come al provvedimento del Giudice Sportivo del Comitato Regionale Lazio, con C.U. N.16 del giorno 11.11.2010.
La tassa reclamo versata va introitata.
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