COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.lnd.it – www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 88 del 05/01/2011 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ ATL. ANZIOLAVINIO C5 AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA FINO AL 31.12.2011 A CARICO DEL CALCIATORE MONCADA DANIELE ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 44C5 DEL 7.12.2010 (Gara: ATL. ANZIOLAVINIO C5 – SPORTING LATINA del 4.12.2010 – Campionato C5 C2)
COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.lnd.it - www.crlazio.org e sul
Comunicato Ufficiale N° 88 del 05/01/2011
Delibera della Commissione Disciplinare
RECLAMO DELLA SOCIETA’ ATL. ANZIOLAVINIO C5 AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA FINO AL 31.12.2011 A CARICO DEL CALCIATORE MONCADA DANIELE ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 44C5 DEL 7.12.2010
(Gara: ATL. ANZIOLAVINIO C5 – SPORTING LATINA del 4.12.2010 – Campionato C5 C2)
La Commissione Disicplinare
Visto il reclamo in epigrafe;
esaminati gli atti ufficiali, osserva:
con il reclamo a margine, la Società ATLETICO ANZIOLAVINIO C5 ha contestato la decisione del Giudice Sportivo territoriale relativa alla squalifica inflitta al calciatore MONCADA DANIELE fino al 31.12.2011 deducendo che, a fine gara, il predetto si sarebbe limitato a poggiare una mano su una spalla dell’arbitro e gli avrebbe rivolto solo frasi di esagitata protesta, peraltro rimproverate al giocatore stesso.
La ricorrente chiede, quindi, una riduzione della sanzione.
Dalla lettura degli atti ufficiali si rileva una diversa rappresentazione dell’episodio in esame: alla fine dell’incontro il MONCADA, avvicinatosi all’arbitro, lo afferrava alla nuca portandosi con il viso a distanza molto ravvicinata a quello del Direttore di gara e, nella circostanza, lo minacciava usando linguaggio blasfemo.
Da quanto sopra descritto emerge un comportamento di inaccettabile invasività nei confronti dell’arbitro da parte del calciatore in titolo, ma non tale da produrre esiti di nocumento fisico per lo stesso Direttore di gara, per modo che, a parere di questa Commissione, la squalifica inflitta presenta margini di ridimensionamento, mancando, nell’accaduto particolari intenti di violenza.
Tanto premesso, assumendo in parte le lamentele della reclamante, questa Commissione
DELIBERA
Di accogliere il reclamo avanzato dalla Società ATL. ANZIOLAVINIO C5 e, quindi, di ridurre la squalifica al calciatore MONCADA DANIELE al 30.9.2011.
La tassa reclamo va restituita.
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