COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.lnd.it – www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 88 del 05/01/2011 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ TORRENOVA AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA PER 3 GARE EFFETTIVE A CARICO DELL’ALLENATORE AMICI ALESSANDRO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 82 DEL 21.12.2010 (Gara: TORRENOVA – PISONIANO del 19.12.2010 – Campionato Ecc.)

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.lnd.it - www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 88 del 05/01/2011 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ TORRENOVA AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA PER 3 GARE EFFETTIVE A CARICO DELL’ALLENATORE AMICI ALESSANDRO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 82 DEL 21.12.2010 (Gara: TORRENOVA – PISONIANO del 19.12.2010 – Campionato Ecc.) La Commissione Disciplinare rilevato che il reclamo proposto dalla Società TORRENOVA avverso il provvedimento di squalifica per 3 gare comminate all’allenatore AMICI ALESSANDRO, non può essere preso in considerazione, in quanto, ai sensi dell’art. 45 comma 3 del C.G.S. non sono impugnabili in alcuna sede, squalifiche a tecnici inflitte fino ad un mese. Tutto ciò premesso, questo Organo di Giustizia Sportiva DELIBERA Di dichiarare inammissibile il reclamo in argomento, confermando la decisione impugnata. La tassa reclamo va incamerata.
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