COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.lnd.it – www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 88 del 05/01/2011 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ URBETEVERE AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI PERDITA DELLA GARA A CARICO DELLA STESSA ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI ROMA CON C.U. N. 25 DEL 16.12.2010 (Gara: VIRTUS LADISPOLI – URBETEVERE CALCIO del 16.12.2010 – Campionato Jun. Prov.)

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.lnd.it - www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 88 del 05/01/2011 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ URBETEVERE AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI PERDITA DELLA GARA A CARICO DELLA STESSA ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI ROMA CON C.U. N. 25 DEL 16.12.2010 (Gara: VIRTUS LADISPOLI – URBETEVERE CALCIO del 16.12.2010 – Campionato Jun. Prov.) La Commissione Disciplinare rilevato che il reclamo proposto dalla Società URBETEVERE CALCIO avverso il provvedimento di perdita della gara non può essere preso in considerazione, in quanto, ai sensi dell’art. 46 comma 5 del C.G.S. i motivi del reclamo devoto essere inviati contestualmente alla controparte e l’attestazione dell’invio deve essere allegata al reclamo. Tutto ciò premesso, questo Organo di Giustizia Sportiva DELIBERA Di dichiarare inammissibile il reclamo in argomento, confermando la decisione impugnata. La tassa reclamo va incamerata.
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