COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.lnd.it – www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 92 del 13/01/2011 Delibera della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DEI SIG. LUIGI ALONZI, PRESIDENTE DELLA SOCIETA’ REAL BOVILLE ERNICA 2004, FLAVIO STANTOPADRE E ALBERTO DANESI DIRIGENTI DELLA STESSA SOCIETA’ E DEI CALCIATORI MATTEO GENOVESI, ALESSIO TARQUINI, ALESSANDRO IABONI MARCO PALUZZI GIANPAOLO CAPALDI, GABRIELE GENTILI, MATTIABERNARDI, STEFANO MIZZONI, DAVIDE FRATARCANGELI, LUCIO VILLANI ED IVAN BROCCO E DELLA SOCIETA’ REAL BOVILLE ERNICA 2004.

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.lnd.it - www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 92 del 13/01/2011 Delibera della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DEI SIG. LUIGI ALONZI, PRESIDENTE DELLA SOCIETA’ REAL BOVILLE ERNICA 2004, FLAVIO STANTOPADRE E ALBERTO DANESI DIRIGENTI DELLA STESSA SOCIETA’ E DEI CALCIATORI MATTEO GENOVESI, ALESSIO TARQUINI, ALESSANDRO IABONI MARCO PALUZZI GIANPAOLO CAPALDI, GABRIELE GENTILI, MATTIABERNARDI, STEFANO MIZZONI, DAVIDE FRATARCANGELI, LUCIO VILLANI ED IVAN BROCCO E DELLA SOCIETA’ REAL BOVILLE ERNICA 2004. La Procura Federale della F.I.G.C con atto dell’8-10-2010 ha deferito alla Commissione Disciplinare Territoriale per il Lazio i dirigenti, i calciatori e la società sopra elencati per rispondere: il presidente Alonzi delle violazioni di cui agli articoli 1 comma 1 del CGS, 39 comma 2 delle NOIF e 10 commi 2 e 6 del CGS, i dirigenti Santopadre e Danesi delle violazioni di cui agli articoli 1 comma 1 e 10 comma 2 e 6 del CGS ed i calciatori per rispondere delle violazioni degli articoli 1 comma 1 del CGS, 39 comma 2 delle NOIF e 10 commi 2 e 6 del CGS, la società Real Boville Ernica 2004 per rispondere a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell’articolo 4 commi 1 e 2 del CGS per le condotte ascritte al suoi Presidente ed ai suoi tesserati ovvero dei soggetti che comunque abbiano svolto attività nel suo interesse. A sostegno della richiesta l’Organo requirente deduceva che la società in questione aveva inoltrato le richieste di aggiornamento di tesseramento relative ai citati calciatori, tutti minorenni, alla competente delegazione provinciale di Frosinone il 15-10-2009. L’ufficio tesseramento del Comitato Regionale Lazio rilevava però che tutte le richieste di tesseramento risultavano sottoscritte solo dai calciatori e dal Presidente della società Alonzi e non anche dagli esercenti la potestà genitoriale sui minori, in violazione dell’articolo 39 comma 2 delle NOIF, e quindi invitava la società ad integrare la documentazione assegnandogli termine perentorio di giorni 15 per l’incombente. La società però non provvedeva all’integrazione né entro il termine né successivamente ed i tesseramenti venivano quindi considerati nulli a tutti gli effetti e passati agli atti. La società però utilizzava i predetti calciatori sostanzialmente in tutte le gare del campionato provinciale Juniores di Frosinone dal 17-10-2009 al 30-3-2010 ed uno o più di tali calciatori partecipavano a ben 22 gare del campionato. Riteneva quindi la responsabilità nelle violazioni ascritte sia del Presidente della società responsabile dell’irregolare sottoscrizione dei tesseramenti, sia dei calciatori che avevano partecipato ad una o più gare in posizione irregolare, sia dei dirigenti accompagnatori che avevano sottoscritto le distinte di gara impegnandosi nell’attestazione di regolarità del tesseramento dei calciatori partecipanti. La Commissione Disciplinare Territoriale fissava la riunione per la discussione del deferimento dandone comunicazione a tutte le parti ed assegnando ai deferiti termini per inoltrare e far pervenire scritti difensivi. Faceva pervenire una breve memoria difensiva il calciatore Genovesi Matteo che affermava di non aver mai avuto alcuna comunicazione dalla società in relazione alla irregolarità del tesseramento, di aver ritenuto di essere stato regolarmente tesserato e di aver disputato gare di campionato sino al 5-12-2009 (Real Boville/Casamari) e di aver poi interrotto i rapporti con la società sino alla fine della stagione quando aveva richiesto lo svincolo per il quale la madre aveva erogato il 14-9-2010 un assegno di € 400,00 tratto sulla Unicredit Banca di Roma, segno evidente che riteneva di essere regolarmente vincolato con la società. Non aveva poi avuto alcuna notizia dalla Federazione in ordine alla procedura di svincolo. Nella riunione per la discussione del deferimento non compariva alcuno dei deferiti ed il rappresentante della Procura Federale riportandosi integralmente alle conclusioni dell’istruttoria, peraltro di natura documentale, richiedeva l’affermazione di responsabilità di tutti i deferiti per i fatti e le violazioni loro ascritte e la irrogazione della inibizione di anni due di inibizione per i dirigenti, la squalifica di due anni per i calciatori, e la penalizzazione di 15 punti in classifica da scontare nel campionato di competenza nella corrente stagione e l’ammenda di € 2.000,00 per la società. I fatti descritti nel deferimento sono pienamente confermati dalle risultanze cartolari trasmesse all’attenzione della Commissione. Effettivamente tutte le richieste di tesseramento risultavano prive del requisito essenziale della sottoscrizione dei genitori ed a nulla è valsa la sollecitazione dell’ufficio tesseramento ad integrare gli atti. Quel che è più grave, naturalmente, è la reiterata partecipazione a tutte le gare del campionato provinciale juniores dei calciatori in questione con evidente alterazione dello svolgimento dell’intero campionato. Dalle giustificazioni inviate solo dal calciatore Genovesi appare poi altro particolare assolutamente inquietante sul quale la Commissione ritiene che la Procura Federale debba aprire ulteriore fascicolo approfondendo la fondatezza di quanto ivi riferito. Infatti apparirebbe che i calciatori siano rimasti totalmente ignari della comunicazione federale relativa alla nullità del tesseramento ed abbiano inconsapevolmente disputato le gare in posizione irregolare, non solo ma la società per sciogliere un vincolo inesistente avrebbe addirittura preteso la corresponsione di somme, seppur modeste, assolutamente non dovute, sia in spregio al regolamento che vieta accordi economici tra società e calciatori dilettanti, sia con l’evidente raggiro sulla effettiva posizione di tesseramento anzi di non tesseramento. Sulle sanzioni, nel mentre appaiono adeguate quelle per la società che deve direttamente rispondere della violazioni del proprio presidente ed oggettivamente dei propri tesserati e dei calciatori che hanno comunque disputato gare nelle sue fila, appaiono del tutto eccessive quelle per i calciatori per i quali vi è il fondato sospetto, e nel caso del Genovesi ben più di un sospetto, che nemmeno abbiano avuto contezza della loro irregolare posizione di tesseramento. Per quanto attiene al Presidente ed ai due dirigenti, pur trattandosi di un comportamento grave e gravemente lesivo della regolarità di un intero campionato, le sanzioni possono essere contenute nei termini di cui al dispositivo in considerazione della evidente improvvisazione e sciatteria nell’approntamento dei documenti di tesseramento che ha concorso, almeno in fase iniziale, con l’evidente comportamento doloso che si è poi manifestato nella reiterata utilizzazione di calciatori in posizione non regolare. Tra i due dirigenti, infine, va graduata la sanzione in rapporto al numero delle gare nelle quali hanno svolto l’incombenza di accompagnatore ufficiale. Giova infine ricordare come la Commissione non ritenga, differentemente dall’Organo requirente, che nel caso di utilizzazione di calciatori in posizione irregolare possa essere applicata la pena edittale minima di due anni prevista dall’articolo 10 n. 6 del CGS, ultimo capoverso, che per collocazione sistematica, per entità delle sanzioni e per la ratio sottesa a tutto il paragrafo non può che riferirsi al tesseramento ed all’utilizzo fraudolento con alterazione di stato, identità e cittadinanza di calciatori extracomunitari. Tutto ciò premesso la Commissione Disciplinare DELIBERA Di ritenere tutti i soggetti deferiti responsabili delle violazioni rispettivamente ascritte, ad esclusione di quella prevista dall’articolo 10 comma 6 del CGS, e per l’effetto di fissare a carico di ciascuno le seguenti sanzioni: al calciatore GENOVESI Matteo squalifica per una gara effettiva ai calciatori Alessio TARQUINI, Alessandro IABONI, Marco PALUZZI, Gianpaolo CAPALDI, Gabriele GENTILI, Mattia BERNARDI, Stefano MIZZONI, Davide FRATARCANGELI, Lucio VILLANI, ed Ivan BROCCO la squalifica per due gare effettive; - al Presidente della società Real Boville Ernica 2004 Luigi ALONZI l’inibizione per anni uno - ai dirigenti della stessa società Alberto DANESI l’inibizione per mesi sei e Flavio SANTOPADRE l’inibizione per mesi uno; alla società Real Boville Ernica 2004 la penalizzazione di quindici punti in classifica da scontare nel campionato provinciale juniores della corrente stagione sportiva e l’ammenda di € 2.000,00 Trasmette gli atti alla Procura Federale della F.I.G.C. per verificare, come meglio esposto in parte motiva, se sussistano profili di violazioni regolamentari in quanto affermato dal calciatore Genovesi Matteo nelle controdeduzioni inviate. Le sanzioni irrogate decorrono dal primo giorno successivo a quello della ricezione della comunicazione. Manda la segreteria del Comitato Regionale Lazio per le comunicazioni di rito
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