COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.lnd.it – www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 92 del 13/01/2011 Delibera della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI ANTONIO FUSCIELLO, ARBITRO EFFETTIVO DELLA SEZIONE A.I.A. DI FORMIA, MARCO TULLIO CASCHERA CALCIATORE ALL’EPOCA DEI FATTI DELLA SOCIETA’ ASD CALCIO SABAUDIA, SILVANO VARRONE DIRIGENTE ALL’EPOCA DEI FATTI DELLA SOCIETA’ ASD CALCIO SABAUDIA E LA SOCIETA’ASD CALCIO SABAUDIA.

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.lnd.it - www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 92 del 13/01/2011 Delibera della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI ANTONIO FUSCIELLO, ARBITRO EFFETTIVO DELLA SEZIONE A.I.A. DI FORMIA, MARCO TULLIO CASCHERA CALCIATORE ALL’EPOCA DEI FATTI DELLA SOCIETA’ ASD CALCIO SABAUDIA, SILVANO VARRONE DIRIGENTE ALL’EPOCA DEI FATTI DELLA SOCIETA’ ASD CALCIO SABAUDIA E LA SOCIETA’ASD CALCIO SABAUDIA. La Procura Federale della F.I.G.C., con atto del 26-10-2010, ha deferito alla Commissione Disciplinare Territoriale del Lazio i tesserati e la società sopra elencati, per rispondere: a) l’arbitro effettivo Fusciello della violazione dell’articolo 1 comma 1 CGS; b) il calciatore Caschera delle violazioni di cui agli artt. 1 comma 1, 10 comma 6 e 22 commi 6 e 8 del Codice di Giustizia Sportiva; c) il dirigente Varrone delle medesime violazioni ascritte al calciatore Caschera; d) la società a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell’articolo 4 comma 2 del CGS. A sostegno della richiesta l’Organo requirente rilevava che l’arbitro della gara Bella Farnia-Calcio Sabaudia del 6-1-2010 valevole per il campionato di seconda categoria laziale, Sig. Fusciello della sezione di Formia, ometteva deliberatamente di riportare nel referto di gara l’espulsione comminata a carico del calciatore Marco Tullio Caschera schierato in campo dal Calcio Sabaudia. L’espulsione, quindi, non veniva riportata sul comunicato ufficiale e la società Calcio Sabaudia, in spregio alla norma sull’automatismo delle sanzioni schierava in campo il calciatore nella successiva gara Calcio Sabaudia-Aurora Vodice del 10-1-2010. Rilevava quindi la sussistenza delle violazioni come sopra analiticamente riportate a carico dell’arbitro, del calciatore, del dirigente accompagnatore ufficiale e della società. La Commissione Disciplinare Territoriale fissava la riunione per la discussione del deferimento dandone notifica a tutte le parti interessate ed assegnando ai deferiti il termine per il deposito di scritti difensivi; termine che nessuno dei soggetti deferiti utilizzava. Alla riunione partecipava, oltre al rappresentante della Procura Federale, il Sig. Varrone Silvano, deferito quale dirigente, ed attualmente Presidente della società Calcio Sabaudia, sia in proprio che nella qualità di Dirigente accompagnatore. A propria difesa sosteneva che, effettivamente, il calciatore era stato espulso per doppia ammonizione ma, al termine della gara, l’arbitro aveva affermato di essere incorso in un errore di persona nel comminare la seconda ammonizione, assicurando che non l’ avrebbe riportata. Visto che il nominativo del calciatore non risultava tra gli squalificati aveva ritenuto in buona fede che l’arbitro avesse riportato nel referto il suo errore e quindi che il calciatore potesse essere schierato. La Procura Federale ritenuta provata la responsabilità di tutti i deferiti richiedeva la sospensione per anni due a carico dell’arbitro Fusciello, la squalifica per due anni del calciatore Caschera l’inibizione per dua anni a carico del dirigente Varrone e l’ammenda di € 500,00 a carico della società Calcio Sabaudia. I fatti descritti nell’atto di deferimento sono pienamente provati ed il deferito Varrone, presente nella riunione, ha reso una dichiarazione pienamente confessoria. Le sanzioni richiesta dalla Procura Federale non appaiono però alla Commissione pienamente congrue. Per quanto attiene alla sanzione richiesta per l’Arbitro Fusciello la stessa appare assolutamente incongrua rispetto alla gravità degli addebiti. Non va dimenticato che le risultanze del referto arbitrale assumono nel sistema della Giustizia Sportiva la forza di prova privilegiata e l’alterazione dolosa del contenuto del referto da parte dell’arbitro estensore costituisce obiettivamente una forza eversiva dell’intero sistema vulnerandolo irrimediabilmente. La sanzione da applicare, considerando anche le conseguenze rilevanti che l’omissione ha avuto sulla regolarità del campionato, falsando la gara del 10-1-2010, è quella ben più afflittiva contenuta nel dispositivo, appena al di sotto del massimo irrogabile, in considerazione che non è stato provato nel procedimento che l’alterazione dolosa del referto si sia verificata previo un corrispettivo. Di converso, come più volte affermato dalla Commissione, non si possono applicare i criteri dell’art. 10 comma 6 del C.G.S. ai tesserati ed allo stesso calciatore, colpevoli dell’irregolare utilizzazione di calciatori in una gara, la sanzione edittale prevista per l’utilizzazione irregolare di calciatori non comunitari previa l’alterazione della loro cittadinanza e dei documenti anagrafici a supporto essendo ontologicamente diverse le violazioni, gli interessi in gioco e l’intensità del dolo. Ritiene invece la Commissione che le sanzioni da applicare siano quelle usualmente comminate dai Giudici Sportivi in casi analoghi, pur graduandole in base alla sussistenza o meno del dolo specifico che, nella fattispecie è provato. In conclusione le sanzioni vanno parametrate verso l’alto pur rimanendo aderenti ai precedenti in materia. Tutto ciò premesso la Commissione Disciplinare territoriale DELIBERA Di ritenere tutti i deferiti responsabili delle violazioni rispettivamente ascritte e per l’effetto di comminargli le sanzioni sotto riportate: Arbitro effettivo Antonio Fusciello della Sezione A.I.A. di Formia anni tre di sospensione; Marco Tullio Caschera calciatore tesserato all’epoca dei fatti con l’ASD Calcio Sabaudia 3 giornate di squalifica; Silvano Varrone dirigente della società ASD Calcio Sabaudia inibizione per mesi sei; ASD Calcio Sabaudia ammenda di € 500,00. Le sanzioni comminate decorrono dal giorno successivo a quello della ricezione della comunicazione. Manda la segreteria del Comitato Regionale Lazio per le comunicazioni di rito alle parti.
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