COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.lnd.it – www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 92 del 13/01/2011 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ A.S.D. ALATRI AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA FINO AL 15.03.2011 A CARICO DELL’ALLENATORE SIG.PANTANO CLAUDIO, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI FROSINONE CON C.U.N.17 DEL 09.12.2010;(GARA G.S.D. CHIAIAMARI – A.S.D. ALATRI DEL 04.12.2010 , CAMPIONATO JUNIORES PROVINCIALI FROSINONE)

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.lnd.it - www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 92 del 13/01/2011 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ A.S.D. ALATRI AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA FINO AL 15.03.2011 A CARICO DELL’ALLENATORE SIG.PANTANO CLAUDIO, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI FROSINONE CON C.U.N.17 DEL 09.12.2010;(GARA G.S.D. CHIAIAMARI - A.S.D. ALATRI DEL 04.12.2010 , CAMPIONATO JUNIORES PROVINCIALI FROSINONE) La Commissione Disciplinare territoriale, visto il reclamo in epigrafe, esaminati gli atti ufficiali, osserva quanto segue: Al 37’ del secondo tempo il Sig. Pantano Claudio veniva allontanato dal campo per aver fatto indebito ingresso sul terreno di gioco. Dopo la notifica del provvedimento disciplinare, mentre il direttore di gara si accingeva a riprendere posizione, gli prendeva con forza la spalla sinistra per costringerlo a girarsi e continuava a protestare. Abbandonava il terreno di gioco grazie all’intervento del capitano della squadra. La reclamante, escludendo che il proprio tesserato avesse in alcun modo toccato l’arbitro, chiedeva la riduzione della squalifica , e dando una versione attenuata dei fatti, (che peraltro non trova riscontro nelle risultanze del referto di gara), sosteneva che il comportamento del Sig. Pantano sarebbe scaturito a causa della sua esultanza, come per l’intera squadra, per una rete messa a segno da un calciatore che normalmente viene poco impiegato durante le competizioni. Stessa esultanza che sembra aver infastidito, sempre a dir della Società istante, la compagine avversaria. Da qui l’intervento invasivo del dirigente, al fine di placare i contrasti creatisi in campo. Osservato che la condotta dell’allenatore della Società ricorrente, (che non ha provocato alcuna conseguenza lesiva per il direttore di gara), è sicuramente censurabile, perché antieducativa e poco rispettosa della persona e della funzione proprie arbitrali, si ritiene che la medesima azione sia caratterizzata dall’impeto di chi vuole necessariamente farsi ascoltare se pur in maniera sproporzionata e poco adeguata, per la protesta e il disappunto su di una decisione arbitrale ritenuta a lui avversa. La domanda della Società Alatri e suscettibile di accoglimento. Anche a voler considerare l’episodio nella sola ottica delle risultanze di gara, appare equo ricondurre l’inibizione del dirigente entro i limiti di minore entità, essendo quella comminata in prima istanza, eccessiva rispetto alle reale consistenza della fattispecie . DELIBERA Di accogliere il reclamo e di ridurre la squalifica del Sig. Pantano Claudio dal 15.03.2011 al 31.01.2011. La tassa reclamo va restituita.
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