COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.lnd.it – www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 92 del 13/01/2011 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ COMUNE DI POSTA AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA PER 3 GARE A CARICO AURELI STEFANO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI RIETI CON C.U. N. 18 DEL 16.12.2010 (Gara: COMUNE DI POSTA – MADONNA DEL CUORE del 12.12.2010 – Campionato III Categoria Rieti)

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.lnd.it - www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 92 del 13/01/2011 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ COMUNE DI POSTA AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA PER 3 GARE A CARICO AURELI STEFANO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI RIETI CON C.U. N. 18 DEL 16.12.2010 (Gara: COMUNE DI POSTA – MADONNA DEL CUORE del 12.12.2010 – Campionato III Categoria Rieti) La Commissione Disciplinare Visto il reclamo in epigrafe, pervenuto il 24.12.2010; esaminati gli atti ufficiali; rilevato che il calciatore AURELI, in corso di squalifica, veniva riconosciuto in tribuna dall’arbitro, mentre proferiva espressioni gravemente offensive e minacciose nei confronti del Direttore di gara e conseguentemente sanzionato; esaminata la dichiarazione della ditta S.O.I.G.E.A. in data 22.12.2010 dalla quale si rileva che il calciatore AURELI STEFANO il giorno della disputa della gara si trovava nella sede di Albano Laziale (Roma); considerato che, quindi, le lamentele della reclamante sono totalmente assumibili, in quanto prospettate a seguito di documentazione sulla quale non possono sorgere perplessità; questa Commissione DELIBERA Di accogliere il reclamo avanzato dalla Società COMUNE DI POSTA e, quindi, di revocare la sanzione inflitta al calciatore STEFANO AURELI. La tassa reclamo va restituita.
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