COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.lnd.it – www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 92 del 13/01/2011 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ ETRUSCA AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA PER 3 GARE A CARICO DEI CALCIATORI BIGAGLI VALERIO E COPPOLA MATTEO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 47 DEL 28.12.2010 (Gara: COM. DIL. FOGLIANESE – ETRUSCA del 23.12.2010 – Campionato Allievi Regionali)

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.lnd.it - www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 92 del 13/01/2011 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ ETRUSCA AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA PER 3 GARE A CARICO DEI CALCIATORI BIGAGLI VALERIO E COPPOLA MATTEO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 47 DEL 28.12.2010 (Gara: COM. DIL. FOGLIANESE – ETRUSCA del 23.12.2010 – Campionato Allievi Regionali) La Commissione Disciplinare Visto il reclamo in epigrafe con il quale la Società ETRUSCA chiede una diminuzione della sanzione nei confronti dei due reclamanti indicati in epigrafe, sostenendo che il COPPOLA veniva espulso impropriamente per essere entrato in modo scomposto su di un avversario lanciato a rete e che per quanto attiene il BIGAGLI, lo stesso veniva sanzionato per avere profferito alcune espressioni irriguardose, riportate, a parere della reclamante, in maniera esagerata nella motivazione pubblicata sul Comunicato Ufficiale. Dagli atti ufficiali esaminati i comportamenti dei due tesserati risultano riportati dall’arbitro in modo diverso rispetto a quanto riferisce la reclamante; che le sanzioni inflitte dal competente Giudice Sportivo in relazione a quanto riportato dal Direttore di gara appaiono del tutto congrue rispetto ai comportamenti tenuti dai due atleti nella circostanza e che conseguentemente le argomentazioni poste in essere dalla Società ETRUSCA non possono essere assumibili da questo Organo Giudicante; Detto ciò, questo Commissione Disciplinare Territoriale DELIBERA Di respingere il reclamo in argomento e per l’effetto conferma la decisione impegnata. La tassa reclamo va incamerata.
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