COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.lnd.it – www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 92 del 13/01/2011 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ GINNASTICA E CALCIO SORA AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI INIBIZIONE FINO AL 25.3.2011 ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 38 DEL 2.12.2010 (Gara: GINNASTICA E CALCIO SORA – ALATRI del 28.11.2010 – Campionato Allievi Regionali)

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.lnd.it - www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 92 del 13/01/2011 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ GINNASTICA E CALCIO SORA AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI INIBIZIONE FINO AL 25.3.2011 ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 38 DEL 2.12.2010 (Gara: GINNASTICA E CALCIO SORA – ALATRI del 28.11.2010 – Campionato Allievi Regionali) La Società GINNASTICA E CALCIO SORA ha presentato reclamo avverso la decisione con cui il Giudice Sportivo Territoriale ha inibito il Dirigente NUNNARI ANGELO fino al 25.3.2011 assumendo che i fatti contestati al suddetto, concrettizando in minima parte un comportamento deplorevole nei confronti dell’arbitro, debbano essere oggetto di una sanzione di gran lunga inferiore a quella inflittagli. In particolare, la ricorrente offre un’esposizione dell’episodio dello strattonamenteo dell’arbitro da parte del NUNNARI come un tentativo di sottrarlo alle pressanti proteste di alcuni calciatori della propria squadra, che lo attorniavano a fine gara. Dalla lettura degli atti ufficiali – fonte primaria di prova (art. 35 del C.G.S.), tale ricostruzione appare priva di fondamento, tenuto conto che l’arbitro, nel descrivere l’accaduto, non accenna minimamente a proteste dal parte di calciatori della Società GINNASTICA E CALCIO SORA, ma riferisce che il NUNNARI, rientrato sul terreno di gioco alla fine dell’incontro, lo strattonava in maniera diretta con intenzioni invasive, incitando per di più i propri calciatori ad essere aggressivi contro di lui. Tanto premesso, rilevata l’insussistenza delle doglianze della reclamante e la congruità della sanzione comminata, questa Commissione DELIBERA Di respingere il reclamo avanzato dalla Società GINNASTICA E CALCIO SORA, confermando l’inibizione fino al 25.3.2011 a carico del Dirigente NUNNARI ANGELO. La tassa reclamo va incamerata.
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