COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.lnd.it – www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 92 del 13/01/2011 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DEL SIG. PICCA RICCARDO (SOCIETA’ PIAN DUE TORRI) AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA FINO AL 31.12.2013 A SUO CARICO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 58 DELL’11.11.2010 (Gara: PIAN 2 TORRI – PESCATORI OSTIA del 6.11.2010 – Campionato Juniores Regionale B)

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.lnd.it - www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 92 del 13/01/2011 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DEL SIG. PICCA RICCARDO (SOCIETA’ PIAN DUE TORRI) AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA FINO AL 31.12.2013 A SUO CARICO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 58 DELL’11.11.2010 (Gara: PIAN 2 TORRI – PESCATORI OSTIA del 6.11.2010 – Campionato Juniores Regionale B) La Commissione Disciplinare, esaminati gli atti ufficiali osserva: il reclamo avanzato dal Sig. PICCA FRANCO nell’interesse del figlio RICCARDO (minorenne) tesserato epr la Società PIAN 2 TORRI, tendente ad ottenere la riduzione della squalifica indicata in titolo verte sulla argomentazione volta a dimostrare la involontarietà del gesto (sputo) con cui il tesserato ha attinto l’arbitro, mentre per quel che riguarda l’episodio di fine gara, intende evidenziare le gravi offese subite dal calciatore relative al suo nucleo familiare. Questa Commissione, ha proceduto ad una attenta analisi di tutti i documenti agli atti, provvedendo altresì ad ascoltare direttamente l’ufficiale di gara, pure se già nel referto iniziale, gli accadimenti risultano essere dettagliatamente descritti. In sede di audizione , l’arbitro ha ribadito esattamente quanto già riportato nel referto succitato, puntualizzando altresì, con riferimento al gesto dello sputo, di essere stato colpito in un punto preciso del collo da una unica nota liquida lanciatagli, in modo intenzionale, da PICCA RICCARDO. Tali affermazioni smentiscono in maniera ancor più netta le tesi del ricorso, in quanto non soltanto, come noto, nei casi di dubbi il rapporto dell’arbitro costituisce fonte di prova primaria, ma anche in quanto non appare verosimile ritenere che “i residui” di sudorazione e di salivazione secreti in misura copiosa e abbondante dal tesserato, come detto nel reclamo, possano aver attinto la figura dell’arbitro in una sola zona circoscritta. Parimenti sono assolutamente da respingere le ragioni volte a minimizzare il comportamento tenuto da PICCA RICCARDO, a fine gara, allorquando si è reso responsabile di un gesto assai lesivo (testata) dell’integrità di un avversario. Tale tesi è inaccettabile specie se – come si evince dal reclamo – si tende a razionalizzarla con le celebri reazioni tenute da calciatori professionisti in ambito nazionale ed internazionale. E’ di tutta evidenza come tali argomentazioni paventino il concreto rischio di essere assunte quali comodi alibi atti a giustificare gesti di violenza che, di contro, in ogni caso, non debbono essere assolutamente tollerati ancor più se si intende perseguire un sano processo formativo di giovani adolescenti. Per quanto sopra, questo Organo giudicante DELIBERA Di respingere il reclamo in esame e per l’effetto conferma la squalifica fino al 31.12.2013 nei confronti del calciatore PICCA ROBERTO. La tassa reclamo va incamerata.
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