COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.lnd.it – www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 92 del 13/01/2011 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ G.S.D. FALASCHE AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI PERDITA DELLA GARA CON IL PUNTEGGIO DI 0-3 E LA SQUALIFICA FINO AL 31/10/2014 A CARICO DEL CALCIATORE GIARRUZZO MANUEL ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON COMUNICATO UFFICIALE N. 54 DEL 4/11/10 (Gara: Palocco – Falasche del 31/10/2010 – Campionato JUN. PRIM.) RECLAMO DEL CALCIATORE GIARRUZZO MANUEL (G.S.D. FALASCHE) AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA FINO AL 31/10/2014 ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON COMUNICATO UFFICIALE N. 54 DEL 4/11/10 (Gara: Palocco – Falasche del 31/10/2010 – Campionato JUN. PRIM.)

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.lnd.it - www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 92 del 13/01/2011 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA' G.S.D. FALASCHE AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI PERDITA DELLA GARA CON IL PUNTEGGIO DI 0-3 E LA SQUALIFICA FINO AL 31/10/2014 A CARICO DEL CALCIATORE GIARRUZZO MANUEL ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON COMUNICATO UFFICIALE N. 54 DEL 4/11/10 (Gara: Palocco – Falasche del 31/10/2010 – Campionato JUN. PRIM.) RECLAMO DEL CALCIATORE GIARRUZZO MANUEL (G.S.D. FALASCHE) AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA FINO AL 31/10/2014 ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON COMUNICATO UFFICIALE N. 54 DEL 4/11/10 (Gara: Palocco – Falasche del 31/10/2010 – Campionato JUN. PRIM.) La Commissione Disciplinare; • visti i reclami in epigrafe; • esaminati gli atti ufficiali; • sentito l’arbitro in audizione; • ascoltati, come da richiesta, la Società interessata ed il calciatore, osserva: In via preliminare va disposta la riunione dei due reclami per connessione oggettiva e soggettiva, dal momento che i ricorsi riguardano la stessa gara ed il medesimo calciatore. Nel merito, e per quanto concerne il provvedimento di perdita della gara - che la società ricorrente contesta, dal momento che, a suo parere, il colpo ricevuto dall'Arbitro avrebbe cagionato lievissimi danni fisici, tali da non giustificare la sospensione dell'incontro - va rilevato che spettava unicamente all'Arbitro, valutare se, a causa del colpo ricevuto, le sue condizioni psico-fisiche gli consentissero o meno di continuare ad arbitrare l'incontro; ed in effetti nel caso in esame, l'Arbitro ha dichiarato nel referto che “dopo aver ricevuto il colpo, non mi sentivo in grado di continuare la gara, perché mi sentivo frastornato”. Per quanto concerne invece la dedotta eccessività della sanzione inflitta al calciatore Giarruzzo, possono ritenersi parzialmente assumibili le considerazioni svolte sia dalla Società che dal giocatore, dalle quali risulta che l'Arbitro avrebbe avuto nei confronti del giocatore un atteggiamento arrogante e provocatorio, che avrebbe causato una reazione esasperata da parte di quest'ultimo. I ricorrenti hanno inoltre fatto presente che il leggero schiaffo, e non un pugno, dato all'Arbitro avrebbe causato lievi conseguenze fisiche, tanto è vero che lo stesso non ha avuto bisogno di alcuna cura o assistenza. Orbene, questa Commissione rileva che nel referto arbitrale vengono riportate alcune circostanze molto significative, ai fini della valutazione dei fatti: ha dichiarato infatti l'Arbitro che all'8' del s.t. aveva espulso Giarruzzo Manuel (n. 4), in quanto dopo aver detto “Arbitro ma che ce stai a minaccià!” gli aveva rivolto un insulto. Il Direttore di gara ha riferito inoltre che il giocatore, dopo l'espulsione, lo aveva colpito “violentemente” con un pugno sulla guancia, provocandogli “con lieve dolore” una ferita interna alla bocca, con una piccola fuoriuscita di sangue. Dal racconto dell'Arbitro può quindi dedursi che l'espressione offensiva che ha determinato l'espulsione del Giarruzzo, è stata causata con tutta probabilità da una reazione istintiva, del giocatore, il quale non ha tollerato, ovvero ha frainteso l'atteggiamento dell'Arbitro; il che ovviamente non giustifica il comportamento del calciatore, ma consente tuttavia di valutare con maggiore obiettività lo svolgimento dei fatti. Quanto poi al pugno ricevuto dall'Arbitro, appare alquanto contraddittoria la descrizione dell'episodio, dal momento che un violento pugno in faccia, non può certamente provocare un lieve dolore, come riferito dall'Arbitro; ed è significativo a tal riguardo, che il Direttore di gara, proprio perché il colpo ricevuto non gli aveva causato ecchimosi, gonfiori o traumi, non ha ritenuto necessario recarsi, dopo l'incontro, presso un Pronto Soccorso per le cure del caso. Del resto l’arbitro stesso nella audizione diretta ha attenuato sia la dinamica del gesto sia le conseguenze. Fermo restando la gravità e intollerabilità del gesto di violenza compiuto dal giocatore, ai fini della determinazione della sanzione non può quindi non tenersi conto delle considerazioni di cui sopra, e pertanto questa Commissione ritiene di rivisitare parzialmente la sanzione inflitta dal Giudice Sportivo, anche per rapportare la stessa alle sanzioni abitualmente irrogate dagli Organi di Giustizia Sportiva per casi simili. Tutto ciò premesso e ritenuto DELIBERA di accogliere il reclamo relativo al calciatore GIARRUZZO MANUEL e, per l'effetto, riduce la squalifica dal 31 ottobre 2014 al 31 ottobre 2012; confermando la punizione sportiva di perdita della gara con il punteggio di 0-3 a carico della Soc. G.S.D. FALASCHE. La tassa di reclamo va restituita.
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