COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.lnd.it – www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 94 del 20/01/2011 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DEL CALCIATORE SIMONE GALLO (TESS.TORRI IN SABINA) AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA FINO AL 28.2.2011 A SUO CARICO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 73 DEL 7.12.2010 (Gara: MONTEROTONDO SCALO – TORRI IN SABINA del 5.12.2010 – Campionato Promozione)

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.lnd.it - www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 94 del 20/01/2011 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DEL CALCIATORE SIMONE GALLO (TESS.TORRI IN SABINA) AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA FINO AL 28.2.2011 A SUO CARICO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 73 DEL 7.12.2010 (Gara: MONTEROTONDO SCALO – TORRI IN SABINA del 5.12.2010 – Campionato Promozione) Il reclamo presentato dal calciatore in epigrafe tendente ad ottenere la revisione del provvedimento di squalifica indicato in titolo, si incentra sull’argomentazione per la quale il suddetto esclude, da un lato di aver fronteggiato l’arbitro facendo il gesto di colpirlo con uno schiaffo, affermando soltanto di aver alzato la mano verso lo stesso, dall’altro omettendo di aver proferito frasi irriguardose e di aver rivolto offese di stampo razziale pur, in quest’ultimo caso, ammettendo di aver pesantemente ingiuriato la terna, al termine del I tempo. A suffragio di tale ultimo aspetto afferma che, non conoscendo l’identità degli ufficiali di gara, non poteva certamente apostrofarli con termini a sfondo razziale. Questa Commissione ha attentamente ricostruito la dinamica dei fatti, con riferimento ovvio al rapporto dell’arbitro, fonte di prova primaria, nel quale sono chiaramente descritti sia il gesto intimidatorio e le offese del GALLO a fronte del provvedimento di espulsione decretato nei suoi riguardi, nonché puntualmente riportate le gravissime parole rivolte, al termine del primo tempo, alla terna arnitrale quali “ siete ebrei dovete morire nei forni crematori”. Accertata, in primo luogo, la sussistenza del primo addebito, l’attenzione è stata rivolta alle espressioni comportanti offese – motivate dal G.S. per ragioni di razza – con riferimento alla previsione dell’art. 11 del C.G.S. Dall’analisi condotta, emerge che le stesse non sembrano avere concreti connotati discriminatori, in quanto non era nota al GALLO l’identità e quindi il credo religioso degli ufficiali di gara; conseguentemente il caso in argomento non appare esattamente riconducibile alle fattispecie della norma sopra richiamata. Parimenti però espressioni di tale crudeltà impongono valutazioi di ordine obiettivo in base alle quali si ritiene che non possono essere assolutamente tollerate offese nei confronti delle religioni o dele razze e conseguentemente se ne deduce che il comportamento del calciatore, seppur in misura solo lievemente ridimensionata rispetto al giudizio di prima istanza, debba comunque essere adeguatamente sanzionato. Per quanto precede, questo Organo giudicante DELIBERA Di accogliere il reclamo avanzato dal calciatore GALLO SIMONE e, per l’effetto, riduce la squalifica inflitta dal 28.2.2011 al 15.2.2011. La tassa reclamo va restituita.
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