COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.lnd.it – www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 94 del 20/01/2011 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DEL CALCIATORE COCCO DANIELE DELLA SOCIETA’ ATLETICO MONTEPORZIO AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA PER 4 GARE A SUO CARICO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 92 DEL 13.1.2011 (Gara: ATL. MONTEPORZIO – ROMA SEI del 9.1.2011 – Campionato II Categoria)

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.lnd.it - www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 94 del 20/01/2011 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DEL CALCIATORE COCCO DANIELE DELLA SOCIETA’ ATLETICO MONTEPORZIO AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA PER 4 GARE A SUO CARICO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 92 DEL 13.1.2011 (Gara: ATL. MONTEPORZIO – ROMA SEI del 9.1.2011 – Campionato II Categoria) La Commissione Disciplinare Visto il reclamo in epigrafe con il quale il calciatore in titolo assume di non essere l’autore del gesto contestatogli, ed allega una dichiarazione del compagno di squadra COCCO CRISTIAN con la quale lo stesso si assume la responsabilità del comportamento ascritto al compagno ricorrente; sentito l’arbitro il quale, in sede di supplemento di referto, ha confermato l’identità dell’autore dell’accaduto in COCCO DANIELE. Tanto premesso, rilevatesi insussistenti le lamentele del calciatore reclamante e congrua la sanzione inflittagli: questa Commissione DELIBERA Di respingere il reclamo in argomento confermando la decisione impugnata. La tassa reclamo va incamerata.
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