COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.lnd.it – www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 94 del 20/01/2011 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ AMATORI CIRCEO AVVERSO I PROVVEDIMENTI DI INIBIZIONE FINO AL 27.1.2011 A CARICO DEL DIRIGENTE CAPPONI FELICE, DI SQUALIFICA FINO AL 10.2.2011 A CARICO DEI CALCIATORI ALTOBELLI MARCO, PALMERIO DEVID, PANETTA PAOLO E SMITH ALESSANDRO ADOTTATI DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI LATINA CON C.U. N. 21 DEL 23.12.2010 (Gara: CITTA’ DI MAENZA – AMATORI CIRCEO del 19.12.2010 – Campionato III Categoria Latina )

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.lnd.it - www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 94 del 20/01/2011 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ AMATORI CIRCEO AVVERSO I PROVVEDIMENTI DI INIBIZIONE FINO AL 27.1.2011 A CARICO DEL DIRIGENTE CAPPONI FELICE, DI SQUALIFICA FINO AL 10.2.2011 A CARICO DEI CALCIATORI ALTOBELLI MARCO, PALMERIO DEVID, PANETTA PAOLO E SMITH ALESSANDRO ADOTTATI DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI LATINA CON C.U. N. 21 DEL 23.12.2010 (Gara: CITTA’ DI MAENZA – AMATORI CIRCEO del 19.12.2010 – Campionato III Categoria Latina ) La Commissione Disciplinare Visto il reclamo in epigrafe; esaminati gli atti ufficiali; ascoltata, come da richiesta, la Società interessata; ritenuta l’opportunità e l’urgenza di stralciare la posizione del dirigente CAPPONI FELICE; considerato che pure alla luce del contenuto del referto arbitrale che, come noto, costituisce fonte di prova privilegiata e degna di fede, il comportamento del CAPPONI va ricondotto in un atteggiamento di protesta nei confronti dell’arbitro manifestata con toni eccessivi ed irriguardosi, senza alcun intento di natura aggressiva; rilevato che, pertanto, la sanzione potreà essere parzialmente rivisitata; tutto ciò premesso e ritenuto DELIBERA Di accogliere il reclamo relativo al Dirigente CAPPONI FELICE e, per l’effetto, riduce l’inibizione dal 27.1.2011 al 20.1.2011. Si riserva di provvedere in merito alla posizione degli altri tesserati. La tassa reclamo va restituita.
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