COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.lnd.it – www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 96 del 27/01/2011 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DEL CALCIATORE ZEI LORENZO (TESS. DIVINO AMORE VIRTUS) AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA FINO AL 31.12.2013 COMMINATA DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 58 DELL’11.11.2010 IN ORDINE ALLA GARA LITTORIA – DIVINO AMORE VIRTUS DEL 7.11.2010 – CAMPIONATO II CATEGORIA

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.lnd.it - www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 96 del 27/01/2011 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DEL CALCIATORE ZEI LORENZO (TESS. DIVINO AMORE VIRTUS) AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA FINO AL 31.12.2013 COMMINATA DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 58 DELL’11.11.2010 IN ORDINE ALLA GARA LITTORIA – DIVINO AMORE VIRTUS DEL 7.11.2010 - CAMPIONATO II CATEGORIA Il calciatore ZEI LORENZO, nel ricorso in titolo, tendente ad ottenere la riduzione della sanzione in epigrafe, sostiene di aver appreso, alla lettura del C.U. succitata, con profondo stupore, l’entità temporale della suddetta in quanto le sue responsabilità sono da ricondurre esclusivamente all’aver pronunciato, alla notifica dell’espulsione, frasi minacciose e oltraggiose all’arbitro, senza aver assolutamente colpito né strattonato il Direttore di gara, come si legge nella motivazione del G.S. Precisa lo ZEI che detta espulsione è scaturita da una errata interpretazione arbitrale, in quanto il suo intervento di gioco nei confronti di un avversario è avvenuto contestualmente a quello – in questo caso falloso – effettuato da un suo compagno di squadra sempre nei confronti del medesimo avversario. Precisa il reclamante che il suo stato d’ira era causato non soltanto dal fatto di aver subito una ingiusta espulsione, in quanto l’autore del fallo era stato un suo compagno di squadra, ma anche dal fatto che l’arbitro non aveva punito, in precedenza, quello stesso avversario, oggetto dell’intervento di gioco sopra descritto che aveva lanciato uno sputo all’indirizzo dello ZEI. Prosegue negando che, a fine incontro, avrebbe offeso l’arbitro continuando ad ingiuriarlo e minacciarlo, in quanto era sua intenzione chiarire l’accaduto in maniera civile, come poi accaduto, ma evidentemente il Direttore di gara ha male interpretato questo suo atteggiamento. Questa Commissione ha proceduto ad una accurata lettura degli atti di gara, con precipuo ovvio riferimento al rapporto dell’arbitro, fonte di prova preminente, da cui emerge che la dinamica dei fatti contestati si è svolta in modo diverso rispetto alla narrazione dello ZEI. E’ accertato infatti l’atteggiamento minaccioso e gravemente offensivo – come peraltro da sua stessa ammissione – dello ZEI nei confronti dell’arbitro è accertato che non rispondono a verità le sue affermazioni tese a dimostrare di non aver toccato in alcun modo il Direttore di gara né tantomeno che non lo abbia continuato ad apostrofare, a fine incontro, attraverso frasi altamente offensive ed oltraggiose. Evidenziata tale intollerabile e deprecabile condotta del calciatore, parimenti, relativamente all’aspetto più grave e cioè il forte spintonamento attuato nei confronti dell’ufficiale di gara, si può concludere che questa sia più esattamente definibile quale comportamento di eccessiva e veemente protesta, manifestata con gesti di intensa invadenza fisica, ma non caratterizzati da alcun intento di violenza. Ne consegue che la sanzione contestata possa essere inserita entro limiti temporali più ridotti al fine di adeguarla alla reale portata dell’accaduto. Pertanto questo Organo Giudicante DELIBERA Di accogliere il ricorso e per l’effetto riduce la squalifica nei confronti di ZEI LORENZO dal 31.12.2013 al 30.6.2012. La tassa reclamo va restituita.
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