COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.lnd.it – www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 96 del 27/01/2011 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA A.S.D. SALTO CICOLANO AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI AMMENDA DI € 250 A CARICO DELLA STESSA ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 92 DEL 13.1.2011 (Gara: SALTO CICOLANO – CANTALUPO del 9.1.2011 – Campionato I Categoria)

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.lnd.it - www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 96 del 27/01/2011 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA A.S.D. SALTO CICOLANO AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI AMMENDA DI € 250 A CARICO DELLA STESSA ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 92 DEL 13.1.2011 (Gara: SALTO CICOLANO – CANTALUPO del 9.1.2011 – Campionato I Categoria) La Commissione Disciplinare Visto il reclamo in epigrafe, con il quale la Società SALTO CICOLANO pone in evidenza alcuni aspetti relativi all’andamento della gara, sostenendo che due sostenitori, in una singola fase di gioco, rivolgevano ingiurie all’arbitro ma che venivano immediatamente ripresi dal Presidente della Società. L’indebita presenza di sostenitori alla fine del primo tempo nel recinto degli spogliatoi evidenziata dall’arbitro nel proprio rapporto, si è verificata solo perchè si trattava di persone della Società impegnate per obblighi societari. Chiede quindi la ricorrente, alla luce di tale precisazioni, che l’ammenda sia eliminata o quanto meno ampiamente ridimensionata. In effetti questa Commissione di Disciplina, dopo aver esaminato gli atti di gara si è resa conto che alcune argomentazioni avanzate dalla ricorrente risultano abbastanza convincenti come il fattivo intervento del massimo responsabile della Società per eliminare il comportamento ingiurioso di due sostenitori e la precisazione fornita in merito alla indebita presenza di persone risultanti appartenenti alla Società. Detto ciò, questo Organo di Giustizia Sportiva DELIBERA Di accogliere il ricorso in argomento, riducendo l’ammenda a carico della Società CALCIO CICOLANO ad € 100. La tassa reclamo va restituita.
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