COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.lnd.it – www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 96 del 27/01/2011 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ A.S.D. MOROLO CALCIO AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA PER 5 GARE A CARICO DEL CALCIATORE DEODATI DIEGO, PER 4 GARE A CARICO DEL CALCIATORE PENNACCHIA GIANNI E PER 3 GARE A CARICO DEL CALCIATORE CARBONI ALESSANDRO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI FROSINONE CON C.U. N. 22 DEL 13.1.2011 (Gara: MOROLO CALCIO – SPORTING CLUB PALIANO dell’8.11.2011 – Campionato Calcio a 5 Serie D Frosinone)

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.lnd.it - www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 96 del 27/01/2011 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ A.S.D. MOROLO CALCIO AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA PER 5 GARE A CARICO DEL CALCIATORE DEODATI DIEGO, PER 4 GARE A CARICO DEL CALCIATORE PENNACCHIA GIANNI E PER 3 GARE A CARICO DEL CALCIATORE CARBONI ALESSANDRO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI FROSINONE CON C.U. N. 22 DEL 13.1.2011 (Gara: MOROLO CALCIO – SPORTING CLUB PALIANO dell’8.11.2011 – Campionato Calcio a 5 Serie D Frosinone) Nel reclamo in epigrafe, la società MOROLO, chiede la revisione delle decisioni adottate dal Giudice Sportivo fornendo varie motivazioni nei confronti delle posizioni relative ai singoli calciatori oggetto del provvedimento. Nei riguardi di DEODATI DIEGO si sottolinea come il calciatore non sia stato espulso, bensì sostituito e pertanto risulta incomprensibile la sanzione comminata dal Giudice Sportivo; anche nel caso di PENNACCHIA GIANNI, non si comprende l’entità della squalifica, in quanto il clima di fine gara, è stato sempre calmo e tranquillo tanto che l’arbitro si è intrattenuto in maniera cordiale e civile con il capitano e dirigente accompagnatore della Società ricorrente. Per quanto riguarda, infine, CARBONI ALESSANDRO, nonostante si ammette che il calciatore abbia effettivamente pronunciato una frase irriguardosa all’indirizzo dell’arbitro, ad alta voce, successivamente ha tenuto un comportamento pacato e peraltro ha voluto scusarsi poi con il Direttore di gara. Questa Commissione ha esaminato attentamente gli eventi completamente diversi rispetto a quelli rappresentati dalla Società reclamante. Infatti, dal referto di gara, fonte di prova primaria, si evince che il DEODATI è stato espulso per doppia ammonizione in quanto dopo la I ammonizione abbandonava il campo in segno di protesta, senza comunicare nulla all’arbitro e a fine partita con fare minaccioso lo insultava e minacciava fino a frapporsi al cancello del campo, per impedirgli di uscire. Per il PENNACCHIA emerge che dopo l’espulsione si avvicinava all’arbitro, insultandolo e continuando a proferire minacce mentre si allontanava dal campo. Infine, anche il CARBONI appare chiaro come, anche per ammissione delle Società, il suo comportamento (frase irriguardosa espressa ad alta voce) è stato deprecabile, ma vi è da aggiungere che le parole ingiuriose sono continuate mentre si allontanava dal campo. Per quanto sopra, non ritenendo le tesi difensive della Società neanche parzialmente assumibili, questa Commissione DELIBERA Di non accogliere il ricorso della A.S.D. MOROLO e per l’effetto conferma le sanzioni inflitte dal Giudice Sportivo nei confronti dei calciatori DEODATI DIEGO, PENNACCHIA GIANNI e CARBONI ALESSANDRO. La tassa reclamo va incamerata.
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