COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.lnd.it – www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 96 del 27/01/2011 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ CIAMPINO AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DELL’AMMENDA DI EURO 200 A CARICO DELLA STESSA E DI SQUALIFICA PER 4 GARE A CARICO DEL CALCIATORE REGANO RICCARDO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 52 SGS DEL 13.1.2011 (Gara: CIAMPINO – CEPRANO del 9.1.2011 – Campionato Allievi Regionali)

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.lnd.it - www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 96 del 27/01/2011 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ CIAMPINO AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DELL’AMMENDA DI EURO 200 A CARICO DELLA STESSA E DI SQUALIFICA PER 4 GARE A CARICO DEL CALCIATORE REGANO RICCARDO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 52 SGS DEL 13.1.2011 (Gara: CIAMPINO – CEPRANO del 9.1.2011 – Campionato Allievi Regionali) La Commissione Disciplinare Visto il reclamo in epigrafe, con il quale la Società CIAMPINO fa presente che il pubblico locale ha solo in una circostanza insultato i calciatori avversari e non certamente l’arbitro. A fine gara, al di fuori lo spazio antistante gli spogliatoi, è pur vero che due genitori insultavano l’arbitro al quale proferivano però solamente una frase di contenuto ingiurioso. Per quanto attiene il calciatore espulso REGANO RICCARDO la reclamante non contesta l’entità della squalifica comminatagli, ma gli sembra eccessiva in confronti ad altre decisioni assunte per comportamenti più gravi. Per quanto sopra chiede la società CIAMPINO una giusta valutazione delle sanzioni comminate. Questa Commissione di Disciplina Territoriale, dopo aver letto gli atti di gara, ha valutato gli aspetti complessivi dell’andamento della gara e non ha trovato riscontri rispetto a quanto sostiene la reclamante nel referto arbitrale che, giova ribadirlo, in caso di contrasto, prevale ai sensi dell’art. 35 del C.G.S., in quanto fonte unica e privilegiata di prova. Infatti il Direttore di gara scrive che il pubblico locale, per tutto l’incontro, lo offendeva unitamente ai calciatori della squadra avversaria e per quanto riguarda la squalifica inflitta al calciatore REGANO RICCARDO, nel ritenere la stessa del tutto congrua rispetto al comportamento tenuto dal predetto calciatore, questo Organo di Giustizia Sportiva non può prendere in considerazione la lamentela riferita ad altri casi che avrebbero meritato ben altra punizione sportiva. Si tiene anche a precisare che non sono impugnabili in alcuna sede ai sensi dell’art. 45 del C.G.S., provvedimenti disciplinari fino a 2 gare. Detto ciò DELIBERA Di respingere il reclamo in argomento, confermando per l’effetto la decisione impugnata. La tassa reclamo va incamerata.
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