COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.lnd.it – www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 96 del 27/01/2011 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ A.S.D. VILLA S. LUCIA AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI OMOLOGAZIONE DEL RISULTATO DELLA GARA VILLA LATINA – VILLA S. LUCIA DEL 12.12.2010 – CAMPIONATO DI III CATEGORIA FROSINONE

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.lnd.it - www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 96 del 27/01/2011 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ A.S.D. VILLA S. LUCIA AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI OMOLOGAZIONE DEL RISULTATO DELLA GARA VILLA LATINA – VILLA S. LUCIA DEL 12.12.2010 – CAMPIONATO DI III CATEGORIA FROSINONE Questa Commissione Disciplinare Territoriale non può prendere in considerazione il ricorso avanzato dalla Società VILLA SANTA LUCIA avverso il risultato della gara indicata in oggetto in quanto non è stata rispettata la procedura regolamentare prevista per casi analoghi. In siffatte situazioni la Società reclamante avrebbe dovuto preannunciare al Giudice Sportivo il reclamo entro le 24 ore successive alla gara e trasmettere il relativo ricorso entro 7 giorni al competente Giudice Sportivo ed alla Società controparte. Detto ciò, questa Commissione DELIBERA Di dichiarare inammissibile il ricorso in argomento. La tassa reclamo va incamerata.
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