F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 110/CGF del 2 Dicembre 2010 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 233/CGF del 7 Aprile 2011 11) RICORSO SALERNITANA CALCIO 1919 S.P.A. AVVERSO LE SANZIONI: INIBIZIONE PER MESI 8 AL SIG. RISPOLI FRANCESCO, AMMINISTRATORE UNICO E LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA SALERNITANA CALCIO 1919 S.P.A.;PENALIZZAZIONE DI PUNTI 2 IN CLASSIFICA DA SCONTARSI NELLA CORRENTE STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 ALLA SOCIETÀ; INFLITTE A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE – NOTA N. 2199/98PF10-11/SP/BLP DEL 15.10.2010 – PER VIOLAZIONE DEGLI ART. 10, COMMA 3 E 4, COMMA 1 C.G.S., IN RELAZIONE AL TITOLO I) PARAGRAFO IV) LETT. A) PUNTO 1) E AL TITOLO 1) PARAGRAFO III), LETT. B), PUNTO 4) DEL C.U. 117/A DEL 25.5.2010 (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 26/CDN del 3.11.2010)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 110/CGF del 2 Dicembre 2010 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 233/CGF del 7 Aprile 2011 11) RICORSO SALERNITANA CALCIO 1919 S.P.A. AVVERSO LE SANZIONI: INIBIZIONE PER MESI 8 AL SIG. RISPOLI FRANCESCO, AMMINISTRATORE UNICO E LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA SALERNITANA CALCIO 1919 S.P.A.;PENALIZZAZIONE DI PUNTI 2 IN CLASSIFICA DA SCONTARSI NELLA CORRENTE STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 ALLA SOCIETÀ; INFLITTE A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE – NOTA N. 2199/98PF10-11/SP/BLP DEL 15.10.2010 - PER VIOLAZIONE DEGLI ART. 10, COMMA 3 E 4, COMMA 1 C.G.S., IN RELAZIONE AL TITOLO I) PARAGRAFO IV) LETT. A) PUNTO 1) E AL TITOLO 1) PARAGRAFO III), LETT. B), PUNTO 4) DEL C.U. 117/A DEL 25.5.2010 (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 26/CDN del 3.11.2010) Con tempestivo atto di gravame la Salernitana Calcio 1919 ha proposto reclamo avverso la decisione della Commissione Disciplinare Nazionale (pubblicata con Com. Uff. n. 26/CDN del 3.11.2010), con la quale, a seguito di deferimento disposto dalla Procura Federale in data 15.10.2010, erano state inflitte all’Amministratore Unico della società, signor Francesco Rispoli, la sanzione dell’inibizione per mesi 8 ed alla società quella della penalizzazione di punti 2 in classifica, da scontarsi nella corrente Stagione Sportiva, per la violazione dell’art. 10, comma 3, C.G.S., in relazione al Titolo I), paragrafo IV), lett. a), punto 1, del Com. Uff. n. 117/A del 25.5.2010, per il mancato pagamento entro il termine del 25.6.2010 degli emolumenti dovuti, fino al mese di aprile 2010 compreso, ai tesserati, ai lavoratori dipendenti ed ai collaboratori addetti al settore sportivo; nonché per la violazione della succitata norma del C.G.S., in relazione al Titolo I), paragrafo III), lett. b), punto 4, del Com. Uff. n. 117/A del 25.5.2010, per il mancato pagamento, entro il termine del 30.6.2010, dei contributi ENPALS riguardanti gli emolumenti dovuti fino al mese di aprile 2010 compreso, ai tesserati, ai lavoratori dipendenti ed ai collaboratori addetti al settore sportivo. Il ricorso è stato posto in decisione all’odierna udienza, alla presenza del rappresentante della Procura Federale e del legale della società ricorrente, il quale si è riportato al contenuto del proprio atto di gravame. Reputa la C.G.F. che il proposto ricorso non sia meritevole di accoglimento. In ordine alla questione del mancato pagamento degli emolumenti di alcuni lavoratori dipendenti, infatti, risulta pacifico agli atti di giudizio l’intervenuta tardiva sanatoria di talune posizioni debitorie della società nei confronti di suoi tesserati. La circostanza, di per sé sola, è indubitabilmente idonea a fungere da presupposto integrante la contestata violazione regolamentare, a nulla valendo asserire, coma la ricorrente fa, che tali tardivi pagamenti siano stati effettuati esclusivamente per evitare più gravi conseguenze sanzionatorie; di nessun pregio, poi, appare l’affermazione dell’avvenuta sanatoria di talune ulteriori posizioni debitorie con pagamenti effettuati con denaro contante, non essendo stata prodotta in giudizio idonea documentazione atta a comprovare tale circostanza e non potendosi reputare probanti le prodotte dichiarazioni di rinuncia. Di tal fatta, la questione relativa all’efficacia o ed alla tempestività del deposito effettuato presso la Lega Calcio delle somme necessarie a sanare la posizione debitoria nei confronti del signor Mutti, ex allenatore della società, può reputarsi assorbita dall’accertamento dell’effettiva sussistenza delle predette situazioni debitorie alla data del 25.6.2010, sufficienti al fine di configurare la contesta violazione regolamentare. Per ciò che riguarda, poi, la seconda violazione ascritta alla società ricorrente, vale a dire quella relativa al mancato pagamento, entro il termine del 30.6.2010, dei contributi previdenziali ENPALS per i tesserati, questa Corte non intravede ragioni sostanziali per discostarsi dalla pronuncia gravata, ed in particolare dalle argomentazioni motivazionali in guisa delle quali la Commissione Disciplinare Nazionale ha giudicato che la produzione di idonea garanzia fideiussoria fosse da reputarsi requisito sostanziale per la concessione della richiesta rateizzazione del debito contributivo, come risulta dalla determinazione ENPALS n. 1105 del 30.6.2010, con la conseguenza che solo al momento dell’effettiva presentazione della medesima garanzia potesse dirsi effettivamente realizzato il presupposto necessario per la validità e la giuridica rilevanza del beneficio della richiesta rateizzazione. Considerato, dunque, che risulta incontestato che la predetta garanzia fideiussoria sia stata presentata in data successiva la 30.6.2010, non resta che concludere che a tale data la società ricorrente non avesse ancora ottenuto un valido provvedimento di ammissione alla rateizzazione del debito contributivo, ergo si trovasse nella situazione di inadempimento fondante la contestata violazione della norma regolamentare. Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dalla Salernitana Calcio 1919 S.p.A. di Salerno. Dispone incamerarsi la tassa reclamo.
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