F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 187/CGF del 23 Febbraio 2011 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 230/CGF del 5 Aprile 2011 18) RICORSO DEL F.C. CANAVESE S.R.L. AVVERSO LE SANZIONI:DELL’INIBIZIONE PER GIORNI 45 INFLITTA AL SIG. FERRARIS FRANCESCO; DELLA PENALIZZAZIONE DI PUNTI 3 IN CLASSIFICA DA SCONTARSI NELLA CORRENTE STAGIONE SPORTIVA, ALLA SOCIETÀ F.C. CANAVESE S.R.L.; INFLITTE A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE – NOTA N. 3367/278PF/10-11/SP/GB DELL1.12.2010 – PER LE VIOLAZIONI RISPETTIVAMENTE DEGLI ARTT. 1, COMMA 1 E 4, COMMA 1 C.G.S., IN RELAZIONE AL TITOLO III: CRITERI SPORTIVI E ORGANIZZATIVI, PUNTI 11) 12) E 16) DI CUI AL COM. UFF. N. 117/A DEL 25.5.2010 (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 46/CDN del 19.1.2011)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 187/CGF del 23 Febbraio 2011 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 230/CGF del 5 Aprile 2011 18) RICORSO DEL F.C. CANAVESE S.R.L. AVVERSO LE SANZIONI:DELL’INIBIZIONE PER GIORNI 45 INFLITTA AL SIG. FERRARIS FRANCESCO; DELLA PENALIZZAZIONE DI PUNTI 3 IN CLASSIFICA DA SCONTARSI NELLA CORRENTE STAGIONE SPORTIVA, ALLA SOCIETÀ F.C. CANAVESE S.R.L.; INFLITTE A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE – NOTA N. 3367/278PF/10-11/SP/GB DELL1.12.2010 – PER LE VIOLAZIONI RISPETTIVAMENTE DEGLI ARTT. 1, COMMA 1 E 4, COMMA 1 C.G.S., IN RELAZIONE AL TITOLO III: CRITERI SPORTIVI E ORGANIZZATIVI, PUNTI 11) 12) E 16) DI CUI AL COM. UFF. N. 117/A DEL 25.5.2010 (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 46/CDN del 19.1.2011) Con ricorso ritualmente proposto, la F.C. Canavese S.r.l. ha impugnato la decisione della Commissione Disciplinare Nazionale con la quale, su deferimento del Procuratore Federale, era stata comminata: (i) al signor Francesco Ferraris, in qualità di Presidente e legale rappresentante della predetta società, la sanzione della inibizione per giorni 45 per non aver rispettato il termine di due giorni precedenti la prima gara ufficiale della stagione agonistica per il deposito della scheda informativa del delegato alla sicurezza, del vice delegato alla sicurezza, degli addetti alla sicurezza – stewart e della attestazione da parte del Settore tecnico relativa al tesseramento di almeno un operatore sanitario, violando, in tal modo, l’art. 1, comma 1 C.G.S., in relazione ai criteri previsti dal Titolo III, punti 11), 12) e 16) del Sistema delle Licenze Nazionali per l’ammissione ai Campionati Professionistici 2010/2011; (ii) alla società, la penalizzazione di 3 punti in classifica generale, da scontare nella corrente Stagione Sportiva, per responsabilità diretta per la condotta ascritta al proprio legale rappresentante, ai sensi dell’art. 4, comma 4, C.G.S.. In particolare, la ricorrente sostiene, in primo luogo, di aver fornito alla Commissione Criteri Organizzativi e Sportivi la documentazione in questione già in data 13.8.2010, ossia due giorni prima della prima gara ufficiale, senza però utilizzare i moduli forniti dalla federazione ed indicati dalla normativa in questione. Sul punto, inoltre, la Società assume che la gara a cui ai punti 11), 12) e 16) del Titolo III del predetto sistema di licenze fa riferimento coincide con la prima gara disputata in casa e non con la prima partita del campionato. Ciò detto in quanto la normativa violata contiene la disciplina in materia di sicurezza, con la conseguenza che i due giorni antecedenti avrebbero dovuto riferirsi alla gara rispetto alla quale i modelli richiesti dalle norme stesse avrebbero avuto una effettiva validità. La ricorrente invoca, altresì, l’esimente prevista dall’art. 45 c.p., in quanto il segretario della società, che avrebbe dovuto occuparsi di tutte le questioni amministrative della stessa, non ha potuto redigere e comunicare in tempo la documentazione richiesta per gravi ragioni familiari. Infine, la società ritiene che la sanzione della squalifica prevista dalla normativa in questione sia sproporzionata rispetto agli inadempimenti contestati. Secondo la ricorrente, infatti, la penalizzazione di uno o più punti in classifica nel caso di specie lede il principio di adeguatezza della pena, essendo la mancata comunicazione dei documenti sopra ricordati una mera irregolarità formale. Pertanto, la ricorrente chiede l’applicazione di una delle sanzioni richiamate dall’art. 1, comma 4 C.G.S.. Alla seduta del 23.2.2011, sono presenti la Procura Federale, nonché, per la F.C. Canavese S.r.l. l’Avv. Chiappero, il quale si riporta alle difese ed alle conclusioni contenute nei ricorsi. Preliminare all’esame del complesso reclamo è una generale considerazione circa la portata ed il fine delle disposizioni della cui violazione si tratta, allo scopo di delinearne i limiti di applicabilità, così agevolandosi anche il giudizio cui nel presente caso queste Sezioni Unite sono chiamate. Il Com. Uff. n. 117/A ha delineato un articolato sistema per l’accesso alle Licenze Nazionali per il Campionato in corso, prevedendo la necessità che le società, per partecipare alla competizione di competenza, ottengano la stessa licenza e stabilendo come misura strumentale che esse osservino una molteplicità di adempimenti, puntualmente ed analiticamente descritti, in relazione ai criteri economico-finanziari e legali, ai criteri infrastrutturali nonché ai criteri sportivi e organizzativi. Distinte disposizioni sono state emanate con riferimento all’osservanza di ciascuno di tali criteri, mediante la previsione degli adempimenti specifici e del relativo calendario. La comune scelta normativa, omogenea alla struttura delle modalità adempitive di ciascuno dei criteri, è stata quella di considerare atomisticamente i singoli adempimenti, nell’evidente presupposto della loro essenzialità e di configurare come illecito disciplinare autonomamente perseguibile ciascuna violazione sotto forma di mancata osservanza della condotta richiesta in relazione a ciascuna delle circostanze individuate nel comunicato. E’, infatti, costantemente ripetuto il caveat che ciascun inadempimento costituisce di per sé illecito disciplinare: è agevole l’esegesi di questo genere di precetto, e cioè che, da un canto, il legislatore ha descritto un modello puramente formale ed inderogabile di condotta esigibile, mentre, d’altro canto, ha reso del tutto irrilevante – in analogia a quanto l’ordinamento prevede per i reati contravvenzionali – il possibile elemento soggettivo (dolo o colpa) che potrebbe in astratto sorreggere l’elemento materiale dell’illecito. Da ciò consegue che il legislatore ha in modo chiaro escluso qualunque peso anche ad una possibile identità di disegno violativo delle disposizioni, fedele alla propria linea di attribuire specifico rilievo a ciascun adempimento. Né, peraltro, pare a queste Sezioni Unite che la tecnica normativa possa prestarsi a censure di irragionevolezza, tenuto conto che essa obbedisce ad un disegno implementativo di disposizioni legislative cogenti anche in ambito federale e mira a salvaguardare beni fondamentali quali salute, sicurezza etc. alla cui salvaguardia il rigoroso catalogo di prescrizioni è indubbiamente orientato. E la severità delle sanzioni, nonché il metodo della loro applicazione (una distinta sanzione per ciascun inadempimento), del tutto razionalmente si concilia con i valori che attraverso questa via normativa vengono opportunamente ed adeguatamente protetti. Da questa politica legislativa, calibratamente inverata attraverso la equilibratissima pronuncia dei giudici di primo grado, queste Sezioni Unite non vedono ragione alcuna per discostarsi. E invero, con riferimento ai motivi di reclamo (la cui trattazione in forma aggregata è resa possibile dalle considerazioni precedenti), la Corte osserva che le indiscutibili (dal punto di vista fenomenico) violazioni contestate integrano di per sé illecito disciplinare, in virtù dell’apposita previsione legislativa, senza che sia necessario ancorarle alla violazione dell’art.1 C.G.S.; d’altro canto, nessuna, anche indiretta, compromissione della libertà di iniziativa economica può mai ravvisarsi laddove all’ente economico venga prescritta l’osservanza di norme deputate alla tutela di interessi costituzionalmente protetti e di rango certamente non inferiore, quali la salute; si rivela parimenti irrilevante la mancanza di vantaggio conseguito dal soggetto responsabile della violazione; è inconfigurabile, per le ragioni prima esposte, sia il concorso formale tra gli illeciti disciplinari in parola sia l’ipotesi di una fattispecie corrispondente a quella della continuazione di diritto comune nei rapporti tra le singole violazioni. Ciò posto, la Corte, esaminati gli atti, precisa che, atteso che la documentazione richiesta dal Titolo III, punti 11), 12) e 16) del Sistema delle Licenze Nazionali per l’ammissione ai Campionati Professionistici 2010/2011 deve essere comunicata mediante gli appositi moduli forniti dalla federazione, gli atti inviati dalla società non possono essere accettati, perché incompleti. Sul punto, la Corte rileva, altresì, che il contratto per la fornitura degli stewart è stato inviato dalla ricorrente alla suddetta Commissione senza le necessarie, ai fini della validità dell’accordo stesso, sottoscrizioni delle parti, avvenute soltanto dopo la disputa della prima gara effettiva di campionato. Quanto detto offre lo spunto per precisare che, secondo il tenore letterale delle norme appena richiamate, il termine dei due giorni antecedenti la prima gara deve riferirsi alla prima gara ufficiale della stagione e non alla prima partita disputata in casa. Inoltre, per quanto riguarda l’esimente di cui all’art. 45 c.p., invocata dalla Società, la Corte ritiene che la stessa non possa essere applicata al caso di specie. Infine, quanto all’adeguatezza della sanzione irrogata, la Corte rileva che il Titolo III del predetto sistema di licenze prevede espressamente che in caso di inosservanza dei termini previsti, tra gli altri, dai punti 11), 12) e 16) verrà applicata la penalizzazione di 1 punto in classifica per ogni inadempimento. Ciò detto, è evidente che essendo prevista una sanzione specifica per tali inadempimenti, quest’ultima prevale sulle altre sanzioni generali previste dal C.G.S., con la conseguente inapplicabilità delle sanzioni previste dall’art. 1, comma 4 C.G.S.. A tal proposito, la Corte precisa che la mancata comunicazione dei documenti in questione non può essere ritenuta una semplice irregolarità. Dal tenore letterale delle norme violate risulta, infatti, evidente (i) che le società sono tenute ad inviare l’intera documentazione richiesta e (ii) che tali documenti dovevano essere depositata entro il 30.6.2010 ovvero non oltre i due giorni antecedenti alla prima gara ufficiale della stagione agonista. Ne consegue che, avendo comunicato una documentazione incompleta, la società si è resa responsabile della violazione delle norme sopra ricordate, con la conseguente applicazione delle sanzioni irrogate. Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dal F.C. Canavese S.r.l. di San Giusto Canavese (Torino) e dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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