F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 185/CGF del 18 Febbraio 2011 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 211/CGF del 23 Marzo 2011 4)RICORSO DEL SIG. MARRAS MICHELINO AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITÀ FINO AL 30.10.2011 INFLITTAGLI SEGUITO GARA BASILEA CALCIO A 5/PRO CAPOTERRA 2000 DEL 5.2.2011 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 414 del 9.2.2011)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 185/CGF del 18 Febbraio 2011 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 211/CGF del 23 Marzo 2011 4)RICORSO DEL SIG. MARRAS MICHELINO AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITÀ FINO AL 30.10.2011 INFLITTAGLI SEGUITO GARA BASILEA CALCIO A 5/PRO CAPOTERRA 2000 DEL 5.2.2011 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 414 del 9.2.2011) Con Com. Uff. n. 414 del 9.2.2011 il Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque, in relazione alla gara A.S.D. Basilea Calcio a 5/Pro Capoterra 2000 disputata il 5.2.2011 per il Campionato Nazionale Calcio a 5 Serie B, comminava al sig. Marras Michelino, dirigente della Pro Capoterra l’inibizione a svolgere ogni attività fino al 31.10.2011, avendo quest’ultimo, dopo essere stato allontanato dal campo di gioco ed essersi posizionato in tribuna, rivolto frasi offensive all’arbitro, il quale inoltre veniva colpito alla schiena da un giaccone e veniva attinto con uno sputo. Nel ricorso presentato in data 11.2.2011, il Marras sostiene che, data la distanza della sua posizione in tribuna rispetto al campo, gli sarebbe stato impossibile raggiungere il direttore di gara, il quale invece sarebbe stato colpito con un giubbotto da un facinoroso, poi accompagnato fuori dalla struttura sportiva. L’arbitro, inoltre, stando con le spalle rivolte alla tribuna, secondo il ricorrente, non avrebbe potuto mai identificare l’autore degli inqualificabili gesti. Il ricorso va rigettato. Nel referto l’arbitro non mostra incertezze nel descrivere il Marras come l’autore del descritto comportamento connotato da intensa deplorevolezza, essendo stato il dirigente dapprima allontanato dal terreno di gioco, poi avendo il medesimo, appoggiato alla balaustra perimetrale, inveito e quindi sputato e colpito con un giaccone la schiena dell’arbitro. L’individuazione della persona, infine, è stata effettuata anche con il probante ausilio del Q.U. cronometrista, nella sua veste di ufficiale di gara. Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dal signor Marras Michelino e dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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