F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 186/CGF del 23 Febbraio 2011 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 212/CGF del 23 Marzo 2011 1) RICORSO S.S. LAZIO CALCIO FEMMINILE AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GARE INFLITTA ALLA CALCIATRICE BERARDUCCI SARA SEGUITO GARA ORLANDIA97 CAPO D’ORLANDO/LAZIO CALCIO FEMMINILE DEL 13.2.2011 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio Femminile –Com. Uff. n. 58 del 16.2.2011)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 186/CGF del 23 Febbraio 2011 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 212/CGF del 23 Marzo 2011 1) RICORSO S.S. LAZIO CALCIO FEMMINILE AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GARE INFLITTA ALLA CALCIATRICE BERARDUCCI SARA SEGUITO GARA ORLANDIA97 CAPO D’ORLANDO/LAZIO CALCIO FEMMINILE DEL 13.2.2011 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio Femminile –Com. Uff. n. 58 del 16.2.2011) Con il provvedimento oggi impugnato il Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio Femminile infliggeva la squalifica di 3 gare alla Sara Berarducci, calciatrice della Lazio Calcio Femminile, per avere nel corso della gara disputata dalla sua squadra contro la Orlandia il 13.2.2011, a gioco fermo colpito violentemente con un calcio un’avversaria. Contro il provvedimento la società proponeva reclamo deducendo una diversa ricostruzione dei fatti rispetto a quella racchiusa nel referto arbitrale, in particolare prospettando la fortuità dello scontro con l’avversario. Ciò premesso la Corte osserva che la tesi della reclamante è del tutto destituita di suffragio probatorio e, soprattutto, si pone in insanabile contrasto con il referto arbitrale fonte di prova privilegiata, che in modo preciso indica le modalità violente della condotta della calciatrice. A questo stregua la decisione impugnata si rivela immune da censure e va, pertanto, confermata, con incameramento della tassa. Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dalla S.S. Lazio Calcio Femminile di Roma e dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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