F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 198/CGF del 4 Marzo 2011 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 213/CGF del 23 Marzo 2011 1) RICORSO DELL’A.S.D. ACQUAESAPONE MARINA CSA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 30.4.2011 INFLITTA AL CALCIATORE BAIOCCHI DAVIDE SEGUITO GARA ACQUAESAPONE MARINA CSA/ASTI CALCIO A CINQUE (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 428 del 16.2.2011)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 198/CGF del 4 Marzo 2011 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 213/CGF del 23 Marzo 2011 1) RICORSO DELL’A.S.D. ACQUAESAPONE MARINA CSA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 30.4.2011 INFLITTA AL CALCIATORE BAIOCCHI DAVIDE SEGUITO GARA ACQUAESAPONE MARINA CSA/ASTI CALCIO A CINQUE (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 428 del 16.2.2011) L'arbitro della gara Acquaesapone/Asti Calcio a 5, disputata il 12.2.2011 per il Campionato di Serie A del Calcio a 5, riferiva nel suo rapporto di avere, al 19'55'' del 2° tempo, ammonito il calciatore Baiocchi Davide, tesserato in favore della società ospitante, perchè, penetrato sul terreno di gioco dalla panchina, cercava ''di evitare la segnatura di una rete. Il suddescritto comportamento antisportivo veniva, dal Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque, valutato di particolare gravità in quanto ''diretto ad alterare il risultato di una gara'' e, per tale motivo, sanzionato con la squalifica fino al 30.4.2011 (Com. Uff. n. 428 del 16.2.2011). Contro tale pronuncia è ricorsa a questa Corte l'A.S.D. Acquaesapone lamentando l'eccessiva sproporzione della sanzione rispetto alla reale entità dell'accaduto; a suo avviso, il primo giudice non solo avrebbe presunto,quali modalità della condotta posta in essere dal Baiocchi atti - '' l'aver tentato di intercettare con le mani il pallone diretto in rete'' - non risultanti dal referto e comunque da ritenere non commessi perchè perseguiti dall'arbitro non con l'espulsione, come previsto dalla Regola 12 del Regolamento del Calcio a 5, bensì con la semplice ammonizione, ma anche omesso di attenersi alle prescrizioni sanzionatorie di cui all'art. 19, comma 4, lett. a) C.G.S. che prevedono per i comportamenti antisportivi, quale quello ascritto all'incolpato, soltanto la squalifica per 2 giornate, sostituendola con un provvedimento punitivo a termine non contemplato dalla suddetta disposizione. Ha chiesto, di conseguenza, l'annullamento della sanzione o, in subordine, una congrua riduzione della stessa. Questo Collegio, dopo aver preliminarmente richiesto all'arbitro un supplemento di referto al fine di chiarire nel dettaglio l'esatta dinamica dell'occorso ed appreso che il Baiocchi, partendo dalla panchina,aveva cercato di intercettare con i piedi un pallone,calciato da un avversario e diretto in rete, non riuscendo nel suo intento in quanto la palla, al momento del suo intervento, aveva già varcato la linea di porta, è dell'avviso che il reclamo non sia fondato e debba pertanto essere respinto. Ed invero, nessuno dei motivi di gravame, sebbene pregevolmente articolati, è conferente in maniera significativa per escludere l'addebito mosso al calciatore o per contenerlo in termini di antiregolamentarità meno gravosi. Le censure mosse alla motivazione adottata dal Giudice Sportivo rivelatesi, alla luce delle successive precisazioni fornite dal direttore di gara, corrette, sono però del tutto fuorvianti in quanto al Baiocchi non si contestano le modalità della condotta, bensì il fine che con questa si intendeva perseguire e, cioè, evitare che l'avversario potesse realizzare una rete decisiva per l'esito finale dell'incontro. Ogni dubbio, in proposito viene fugato proprio dalla descrizione dettagliata di quanto avvenuto, riportata pressocchè testualmente in narrativa, contenuta nel supplemento arbitrale, descrizione che consente di affermare come la condotta incriminata non conseguì, come si sostiene negli scritti difensivi, da un involontario riflesso quasi ''pavloviano'', ma fu frutto di una scelta ben precisa e mirata. Trattasi di una violazione di notevole spessore che, se pur tecnicamente definibile come semplicemente e genericamente ''antisportiva'', sfiora l'ambito concettuale dell'illecito perseguito dall'art. 7 comma 1 C.G.S. nulla rilevando che l'evento perseguito non si sia potuto realizzare - si badi - non per resipiscenza o voluto recesso ma per mera e fortuita intempestività. Presumibilmente sono state proprio le considerazioni che precedono a giustificare le determinazioni sanzionatorie della decisione impugnata, determinazioni che questa Corte totalmente condivide. L'art.16, comma 1 C.G.S., di portata generale, infatti, conferisce agli organi di giustizia sportiva il potere di stabilire la specie e la misura delle sanzioni disciplinari ''tenendo conto della natura e della gravità dei fatti commessi e valutando le circostanze aggravanti ed attenuanti''. Il principio suesposto confligge con le tesi rappresentate nel reclamo secondo le quali, comunque, la squalifica andava computata in giornate e non a tempo determinato e ciò anche perché l'art. 19 C.G.S. invocato dalla reclamante, lascia salva la possibilità di superare il minimo edittale e di optare per soluzioni punitive diverse nel rispetto del principio di afflittività nei casi in cui l'infrazione sia appesantita dal concorso di circostanze aggravanti. Nel caso in esame, la violazione consumata dal calciatore presenta un tasso di antisportività talmente elevato da giustificare in pieno l'entità della sanzione, specie ove si consideri che la giovane età dello stesso, lungi dal costituire un elemento attenuante, rappresenta, con la sua implicita negazione dei canoni di lealtà e correttezza, un disvalore aggiunto. Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dall’A.S.D. Acquaesapone Marina CSA di Città Sant’Angelo (Pescara) e dispone addebitarsi la tassa reclamo.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it