F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 194/CGF 12 Marzo 2010 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 52/CGF del 13 Settembre 2010 6) RICORSO DEL CALCIATORE STELLONE ROBERTO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GARE EFFETTIVE INFLITTAGLI SEGUITO GARA REGGINA-FROSINONE DEL 28.2.2010 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n. 217 del 2.3.2010)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 194/CGF 12 Marzo 2010 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 52/CGF del 13 Settembre 2010 6) RICORSO DEL CALCIATORE STELLONE ROBERTO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GARE EFFETTIVE INFLITTAGLI SEGUITO GARA REGGINA-FROSINONE DEL 28.2.2010 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n. 217 del 2.3.2010) Con decisione resa pubblica con Com. Uff. n. 217 del 2 marzo 2010, il Giudice Sportivo Nazionale presso la Lega Nazionale Professionisti ha inflitto al calciatore del Frosinone Roberto Stellone la squalifica per tre giornate effettive di gara per “avere, al 42° del secondo tempo, con il pallone non a distanza di giuoco, colpito un avversario con una gomitata al volto; infrazione rilevata da un Assistente”. Il detto Assistente di gara ha infatti refertato che “al 42° del II T. il n. 90 del Frosinone Stellone Roberto, a gioco in svolgimento e con il pallone lontano dal luogo del contatto, colpiva con una gomitata al volto il n. 3 della Reggina Costa Andrea. Si precisa che il giocatore colpito riprendeva il gioco senza necessità di cure mediche”. I fatti di cui è questione sono relativi all’incontro di calcio di Serie B Reggina/Frosinone del 28 febbraio 2010. Avverso la decisione del giudice di prime cure, ha interposto reclamo il calciatore squalificato chiedendo la riduzione della squalifica inflitta da tre ad una ovvero, in via subordinata, a due giornate effettive di gara. Alla riunione odierna è comparso il difensore del reclamante, il quale ha ulteriormente illustrato le proprie argomentazioni difensive, richiamandosi alle conclusioni già rassegnate. La Corte, letto l’atto di gravame, sentito il difensore del reclamante ed esaminati gli atti ufficiali, ritiene di respingere la richiesta avanzata con il reclamo in esame di riduzione ad una giornata (ovvero, in via subordinata, a due giornate) della squalifica inflitta al calciatore del Frosinone Roberto Stellone. A giudizio di questa Corte, infatti, il comportamento tenuto dal calciatore – che lo stesso reclamante riconosce avere un contenuto rilevante sotto il profilo disciplinare e quindi degno di sanzione – appare connotato da quei tratti di particolare gravità che rendono legittima la irrogazione delle tre giornate di squalifica effettive disposta dal Giudice Sportivo Nazionale. Né, ai fini di che trattasi, assume specifica rilevanza la circostanza per cui il calciatore avversario ha potuto riprendere il gioco senza necessità di cure mediche. Ciò che, infatti, viene sanzionato è il comportamento del reclamante, la cui gravità va quindi considerata in sé. Così come va apprezzata, in senso sfavorevole al reclamante, la circostanza per cui, pur non trattandosi di intervento a gioco fermo, il fallo è stato oggettivamente effettuato con il pallone lontano dal luogo del contatto. Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dal calciatore Stellone Roberto e dispone addebitarsi la tassa reclamo.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it