COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 112 del 21 Aprile 2011 Delibera della Commissione Disciplinare 123. DELIBERA C.D.T. – RECLAMO UOMO NUOVO NAPOLI – GARA SOCCAVO CALCIO I UOMO NUOVO NAPOLI DEL 6.02.2011 – 3^ CAT. – DELEGAZIONE PROVINCIALE DI NAPOLI

COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 112 del 21 Aprile 2011 Delibera della Commissione Disciplinare 123. DELIBERA C.D.T. – RECLAMO UOMO NUOVO NAPOLI – GARA SOCCAVO CALCIO I UOMO NUOVO NAPOLI DEL 6.02.2011 – 3^ CAT. – DELEGAZIONE PROVINCIALE DI NAPOLI La C.D.T., preso atto della sua decisione pubblicata, a stralcio, sul Comunicato Ufficiale del C.R. Campania, n. 96 del 10 marzo 2011, alla pagina 2086; letto il reclamo; sentita, nella persona del suo rappresentante, la società, che aveva presentato rituale richiesta di audizione; ascoltato l’arbitro a chiarimenti; visti gli atti ufficiali, rileva la parziale fondatezza dell’atto di impugnazione. Invero, premesso che dagli atti ufficiali di gara, che configura, per costante giurisprudenza, fonte privilegiata di prova, nonché dall’istruttoria eseguita da questa Commissione, è emersa la conferma che l’autore del gesto violento nei confronti del direttore di gara sia stato il calciatore Scatola Graziano e non il calciatore Costagliela Marco, così come, viceversa, indicato nel reclamo di parte. Non può non osservarsi, altresì, che il gesto del nominato calciatore sia da considerare quale atto di violenza verso l’arbitro. Dagli accertamenti esperiti, è peraltro emerso un ragionevole dubbio, relativo all’effettiva natura del colpo inferto all’arbitro. Per tale motivo, anche nel rispetto del principio giuridico “in dubio pro reo”, questa C.D.T. ritiene di poter ridurre la sanzione della squalifica, a carico del calciatore Scatola Graziano, fino al 10.11.2011. P.Q.M. DELIBERA di accogliere parzialmente il reclamo proposto dalla società Uomo Nuovo Napoli, riducendo la squalifica, a carico del calciatore Scatola Graziano, al 10.11.2011; nulla dispone in ordine alla tassa reclamo, non versata.
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