COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 112 del 21 Aprile 2011 Delibera della Commissione Disciplinare 124. DELIBERA C.D.T. – RECLAMO SPORTING CASANDRINO – GARA SP. CASANDRINO I PROTOPISANI SOCCER DEL 5.02.2011 – 3^ CAT. – DELEGAZIONE PROVINCIALE DI NAPOLI

COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 112 del 21 Aprile 2011 Delibera della Commissione Disciplinare 124. DELIBERA C.D.T. – RECLAMO SPORTING CASANDRINO – GARA SP. CASANDRINO I PROTOPISANI SOCCER DEL 5.02.2011 – 3^ CAT. – DELEGAZIONE PROVINCIALE DI NAPOLI La C.D.T., preso atto della sua decisione pubblicata, a stralcio, sul Comunicato Ufficiale n. 104, del 31 marzo 2011, alla pagina 2328; letto il reclamo; sentita, nella persona del suo rappresentante, la società, che aveva presentato rituale richiesta di audizione; preso atto dell’assenza dell’arbitro, benché ritualmente convocato per due volte; visti gli atti ufficiali; rileva la parziale fondatezza dell’atto di impugnazione. Invero, da una attenta lettura del referto di gara non è emersa, con la necessaria chiarezza, la natura e la portata del tentativo di aggressione subita dal direttore di gara. Invero, non può non richiamarsi, al riguardo, il principio generale di giustizia ed equità, nel rispetto del quale si dispone che la sanzione a carico del calciatore De Nigro Davide sia ridotta al 28.04.2011, al fine della sua commisurazione conforme all’effettiva gravità dell’infrazione commessa. Deve puntualizzarsi che la disamina della posizione disciplinare del nominato calciatore era stata rinviata, da questa C.D.T., a riunione successiva a quella del disposto stralcio, previa l’audizione del direttore di gara. Questa C.D.T., al riguardo, non può esimersi dal rilevare l’irriguardoso, grave comportamento dell’arbitro della gara in esame, che, come già osservato in premessa, ha eluso per ben due volte la convocazione presso questa Commissione, per cui, anche in ragione dell’imminente chiusura dell’attività agonistica del Campionato Provinciale di Napoli di Terza Categoria, con conseguenziale, potenziale vanificazione dell’atto d’impugnazione, che sarebbe stato cagionato dalle ripetute assenze dell’arbitro alle disposte convocazioni, devono trasmettersi gli atti al competente presidente del Comitato Regionale Arbitri della Campania, per gli eventuali provvedimenti disciplinari di competenza, con obbligo, a carico del medesimo presidente del C.R.A., di notificare a questa C.D.T. le determinazioni degli organi di disciplina arbitrale. P.Q.M. DELIBERA di accogliere parzialmente il reclamo proposto dalla società Sp. Casandrino, riducendo la squalifica, a carico del calciatore De Nigro Davide fino al 28.04.2011; trasmette gli atti al presidente del C.R.A. Campania, per gli eventuali provvedimenti disciplinari di competenza, con obbligo, a carico del medesimo presidente del C.R.A., di notificare a questa C.D.T. le determinazioni degli organi di disciplina arbitrale; nulla dispone in ordine alla tassa reclamo, non versata.
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