COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 112 del 21 Aprile 2011 Delibera della Commissione Disciplinare 122. DELIBERA C.D.T. – RECLAMO TALEA C5 – GARA WOMAN MARIGLIANO / TALEA C5 DEL 20.02.2011 – CALCIO A CINQUE – FEMMINILE A

COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 112 del 21 Aprile 2011 Delibera della Commissione Disciplinare 122. DELIBERA C.D.T. – RECLAMO TALEA C5 – GARA WOMAN MARIGLIANO / TALEA C5 DEL 20.02.2011 – CALCIO A CINQUE – FEMMINILE A La C.D.T., visti gli atti ufficiali, letto il reclamo proposto dalla società Talea C5, dispone lo stralcio relativo all'impugnazione dei provvedimenti del Giudice di prima istanza, limitatamente alla sanzione del provvedimento di squalifica per tre giornate di gara, a carico della calcettista Racioppi Marina. Al riguardo, questa C.D.T. giudica di dover confermare la sanzione, come inflitta dal Giudice Sportivo Territoriale a carico della società reclamante, sia in ragione della conformità della sua commisurazione, rispetto alle risultanze degli atti ufficiali di gara, sia in quanto la documentazione depositata, presso questa C.D.T., dalla medesima società reclamante, non si appalesa idonea a determinare la riduzione della sanzione a suo carico. Per quanto attiene alle altre doglianze, di cui al reclamo (istanza di ridimensionamento dell'ammenda a carico della società reclamante, nonchè dell’inibizione a carico della dirigente, sig.ra Ambrosone Amalia), questa Commissione dispone il rinvio alla seduta del 2.05.2011, in ordine alla quale riunione convoca fin d’ora, per le ore 18,00, senza ulteriore avviso, la società reclamante che ha espressamente chiesto di essere sentita. Dispone, infine, la convocazione del direttore di gara. P.Q.M. DELIBERA di respingere il reclamo proposto dalla società Talea C5, nella parte riguardante la richiesta di riduzione della sanzione della squalifica a carico della calcettista Racioppi Marina; di rinviare alla seduta del 2.05.2011 la decisione sugli altri aspetti, di cui al reclamo in esame, previa la cennata audizione dell’arbitro e della società reclamante; nulla dispone, all'atto, in ordine alla tassa reclamo, non versata.
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