COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 112 del 21 Aprile 2011 Delibera della Commissione Disciplinare 119. DELIBERA C.D.T. – RECLAMO VIS SIANO SOCCER 2006 – GARA VIS SIANO SOCCER 2006 ITORIA DEL 20.03.2011 – 1^ CAT.

COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 112 del 21 Aprile 2011 Delibera della Commissione Disciplinare 119. DELIBERA C.D.T. – RECLAMO VIS SIANO SOCCER 2006 – GARA VIS SIANO SOCCER 2006 ITORIA DEL 20.03.2011 – 1^ CAT. La C.D.T., preso atto della sua decisione pubblicata, a stralcio, sul Comunicato Ufficiale n. 110 del 14.04.2011, alla pagina 2482; ascoltato l’arbitro a chiarimenti; visti gli atti ufficiali, rileva la parziale fondatezza dell’atto d’impugnazione, in ordine agli aspetti non decisi nella richiamata delibera di questa C.D.T. e rinviati ad una riunione successiva all’audizione del direttore di gara. Deve precisarsi che, in occasione della gara, si sono verificate, ad opera del direttore di gara, circostanze irrituali, a quel che è dato dedurre dalle dichiarazioni rese da lui medesimo, all’atto dell’audizione presso questa C.D.T. Non può non osservarsi, altresì, che il referto di gara, in relazione al quale l’audizione presso questa C.D.T. non ha prodotto chiarimenti di valore sostanziale, è inficiato da significative incongruenze (come, a mero titolo esemplificativo, in ordine alla descrizione di una “rissa generale”, in relazione alla quale l’arbitro ha dichiarato la propria impossibilità “ad individuare con esattezza i calciatori direttamente coinvolti”). Quanto all’inibizione a carico dirigente della società Vis Siano Soccer, sig. Lamberti Michele, la descrizione del suo comportamento, operata dal direttore di gara, appare assolutamente generica, senza indicazione specifica degli addebiti a suo carico. Non può, altresì, non osservarsi che l’arbitro non ha posto in essere alcuna delle potestà, che gli sono espressamente riservate (ed, anzi, prescritte) dalla vigente normativa, al fine del doveroso tentativo di ripristino della situazione di regolarità della gara. Sulla base delle enunciate considerazioni, questa C.D.T. ritiene che la determinazione del direttore di gara di sospendere definitivamente la gara non sia da considerare congrua e motivata. Giudica, inoltre, come dalle esposte valutazioni, di dover ridurre al 21.04.2011 l’inibizione a carico del dirigente della società reclamante, sig. Lamberti Michele. Parimenti, deve ridursi a quattro giornate di gara la squalifica a carico del calciatore Califano Vincenzo, tenuto conto, tra l’altro, anche per lui, della genericità della descrizione delle incolpazioni, di cui al referto arbitrale. Infine, quanto alla sanzione accessoria dell’ammenda, si appalesa consequenziale la sua riduzione ad euro 200,00. Infine, dal quadro della situazione, come innanzi ricostruita, non può che dedursi la disposizione di ripetizione della gara. P.Q.M. DELIBERA in parziale accoglimento del reclamo proposto dalla società Vis Siano Soccer 2006, di disporre la ripetizione della gara in epigrafe; determina la riduzione a quattro giornate di gara della squalifica a carico del calciatore, sig. Califano Vincenzo, nonché la riduzione al 21.04.2011 dell’inibizione a carico del dirigente, sig. Lamberti Michele e la riduzione ad euro 200,00 dell’ammenda a carico della medesima Vis Siano Soccer 2006; nulla dispone in ordine alla tassa reclamo, non versata.
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