COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 112 del 21 Aprile 2011 Delibera della Commissione Disciplinare 120. DELIBERA C.D.T. – RECLAMO SARNESE 1926 – GARA IRPINIA GIOVANI / SARNESE 1926 DEL 9.01.2011 – ATT. MISTA

COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 112 del 21 Aprile 2011 Delibera della Commissione Disciplinare 120. DELIBERA C.D.T. – RECLAMO SARNESE 1926 – GARA IRPINIA GIOVANI / SARNESE 1926 DEL 9.01.2011 – ATT. MISTA La C.D.T., visti gli atti ufficiali, letto il reclamo proposto dalla società Sarnese 1926, ne rileva l'inammissibilità. Invero, la società reclamante ha spedito il reclamo medesimo, a mezzo corriere postale, in data 21.01.2011, non rispettando, quindi, il termine prescritto dall'art. 46, comma 4, del Codice di Giustizia Sportiva (sette giorni, successivi dalla pubblicazione del Comunicato Ufficiale, con il quale è stata resa nota la decisione del Giudice Sportivo Territoriale, che la reclamante ha inteso impugnare). Nella fattispecie, la pubblicazione del menzionato Comunicato Ufficiale è stata formalizzata in data 13.01.2011, per cui il termine ultimo per la formalizzazione del reclamo era fissato al 20.01.2011. P.Q.M. DELIBERA di dichiarare inammissibile il reclamo; dispone addebitarsi la tassa reclamo, non versata, sul conto della società Sarnese 1926.
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