COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 112 del 21 Aprile 2011 Delibera della Commissione Disciplinare 121. DELIBERA C.D.T. – RECLAMO FUTSAL GLADIATOR – GARA MARIO SIMALDONE C5 / FUTSAL GLADIATOR DEL 9.04.2011 – CALCIO A CINQUE – SERIE C1

COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 112 del 21 Aprile 2011 Delibera della Commissione Disciplinare 121. DELIBERA C.D.T. – RECLAMO FUTSAL GLADIATOR – GARA MARIO SIMALDONE C5 / FUTSAL GLADIATOR DEL 9.04.2011 – CALCIO A CINQUE – SERIE C1 La C.D.T., visti gli atti ufficiali, preso atto dell’assenza della società reclamante, benché ritualmente convocata, letti i due distinti reclami, proposti – in ordine alla medesima gara, come indicata in epigrafe – dalla società Futsal Gladiator, l’uno avverso la squalifica per due giornate di gara, a carico del calcetti sta Fuschetti Gianluca, l’altro avverso la squalifica, per tre giornate di gara, nei confronti del calcettista Fabozzo Filippo, preliminarmente dispone, al fine della salvaguardia anche del doveroso principio di economicità del contenzioso, il giudizio per connessione, atteso che i due reclami sono riferiti alla medesima gara. Quanto alla parte che concerne la posizione disciplinare del calcettista Fuschetti Gianluca, il reclamo, così unificato, deve essere dichiarato inammissibile, così come previsto dall’art. 45, comma 3, lettera a), del Codice di Giustizia Sportiva, che non consente la proposizione di un reclamo avverso una squalifica di un calcetti sta fino, per l’appunto, a due giornate di gara. Nel merito dell’impugnazione della squalifica, per tre giornate di gara, a carico del calcettista Fabozzo Filippo, questa C.D.T. rileva che, dal reclamo proposto, non emerge alcun elemento, idoneo a determinare la modifica della decisione del Primo Giudice. P.Q.M. DELIBERA di dichiarare inammissibile il reclamo, nella parte relativa all’impugnazione della squalifica a carico del calcettista Fuschetti Ginaluca; di respingere nel resto; dispone addebitarsi la tassa reclamo, non versata, sul conto della società Futsal Gladiator.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it