COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 124 del 12 Maggio 2011 Delibere della Commissione Disciplinare 131. DELIBERA C.D.T. – RECLAMO BOYS RISORGIMENTO – GARA VIRTUS FRIGNANO I BOYS RISORGIMENTO DEL 20.03.2011 – 2^ CAT.

COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 124 del 12 Maggio 2011 Delibere della Commissione Disciplinare 131. DELIBERA C.D.T. – RECLAMO BOYS RISORGIMENTO – GARA VIRTUS FRIGNANO I BOYS RISORGIMENTO DEL 20.03.2011 – 2^ CAT. Là C.D.T., letto il reclamo; sentita, nella persona del suo assistente legale, la società, che aveva presentato rituale richiesta di audizione; visti gli atti ufficiali; preso atto che oggetto del ricorso è la richiesta di ripristino del risultato conseguito sul campo, in ordine alla gara in esame, osserva: il Giudice Sportivo Territoriale, con l'impugnata decisione, ha deliberato la perdita della gara con il punteggio di 0-3, a carico della società reclamante, in quanto ritenuta responsabile, sotto il profilo oggettivo, del comportamento tenuto dal proprio calciatore Guarino Alberto, che aveva colpito, con un calcio, il calciatore Conte Antonio (della società Virtus Frignano), che a sua volta replicava con un pugno al Guarino, facendolo cadere a terra. Per inquadrare correttamente la grave vicenda, occorre tenere ben presenti le incongruenze, tra quanto riportato dallo stesso direttore di gara nel proprio referto e nel relativo supplemento di rapporto. Al fine di una doverosa ricostruzione della vicenda, deve precisarsi che tali incongruenze trovano riscontro negli scritti dei Commissari di Campo, i quali riportano che, dopo la rissa tra i calciatori, ritornava la calma e che, quindi, sussistevano le condizioni obiettive. Tanto premesso, questa C.D.T. considera che spettasse al direttore di gara ogni valutazione in merito alla sussistenza delle condizioni per il prosieguo dell'incontro, pur in caso di accadimento difatti rilevanti. P.Q.M. DELIBERA in riforma della decisione resa dal G.S.T., accoglie il reclamo proposto dalla società Boys Risorgimento e, per l’effetto, infligge alla società Virtus Frignano la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3, con la sanzione accessoria di un punto di penalizzazione: riducendo ad euro 100,00, a carico della reclamante, la sanzione accessoria dell’ammenda pecuniaria; nulla dispone in ordine alla tassa reclamo, non versata.
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