COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 126 del 19 Maggio 2011 Delibere della Commissione Disciplinare N. 50. DEF.TO P.F. – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE. PER VIOLAZIONE DEL CODICE Dl GIUSTIZIA SPORTIVA. A CARICO DEL SIG. FEDERICO DE CANDIA (PRESIDENTE DELLA SOCIETA A.S.D. AZZURRA MARIGLIANO): ART. 1. COMMA 1, DEL CODICE Dl GIUSTIZIA SPORTIVA, NONCHE ART. 38. COMMA 1. N.O.I.F; A CARICO DELLA SOCIETÀ A.S.D. AZZURRA MARIGLIANO: ART. 4, COMMI 1 E 2 DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA

COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 126 del 19 Maggio 2011 Delibere della Commissione Disciplinare N. 50. DEF.TO P.F. – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE. PER VIOLAZIONE DEL CODICE Dl GIUSTIZIA SPORTIVA. A CARICO DEL SIG. FEDERICO DE CANDIA (PRESIDENTE DELLA SOCIETA A.S.D. AZZURRA MARIGLIANO): ART. 1. COMMA 1, DEL CODICE Dl GIUSTIZIA SPORTIVA, NONCHE ART. 38. COMMA 1. N.O.I.F; A CARICO DELLA SOCIETÀ A.S.D. AZZURRA MARIGLIANO: ART. 4, COMMI 1 E 2 DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA La C.D.T., visto il suo atto di contestazione del 19 aprile 2011, che ha fatto seguito all'atto di deferimento del Vice Procuratore Federale, Avv. Salvatore Sciacchitano, in data 11 novembre 2010, protocollo 2843/253, a carico del tesserato e della società, di cui all'epigrafe, per le motivazioni in essa indicate; tanto premesso OSSERVA: alla riunione del 2 maggio 2011 é risultata presente la sola Procura Federale, in persona del suo Sostituto Procuratore Federale, avv. Alfredo Sorbo, che l'ha rappresentata in udienza. Il rappresentante della Procura Federale, preso atto dell'assenza dei deferiti, sebbene ritualmente convocati (con le relative raccomandate postali risultate regolarmente recapitate), ritenendone provata la colpevolezza, nelle sue conclusioni ha chiesto le seguenti sanzioni: a carico del Sig. Federico De Candia, la sanzione dell'inibizione per mesi due; a carico della società Azzurra Marigliano, l’ammenda di euro 200,00. Questa C.D.T., sentite le conclusioni della Procura Federale; considerato che, in base al Codice di Giustizia Sportiva vigente, dagli atti documentali acquisiti risulta, senza ombra di dubbio, che il Sig. Federico De Candia, all'epoca dei fatti presidente della società medesima, ha consentito al sig. Cervo Alberto, tecnico abilitato, di svolgere attività di allenatore sino al 21.10.2010, pur non essendo in costanza di tesseramento con la società A.S.D. Azzurra Marigliano; rilevato che il Sig. Federico De Candia, sul piano di una valutazione obiettiva e documentata, ha determinato, con il proprio comportamento, inosservanza ai principi di lealtà, correttezza e probità in ogni rapporto riferibile all’attività sportiva, come evidenziato nell'articolato atto di deferimento; tanto premesso, questa C.D.T. ritiene che il deferimento in esame sia ampiamente fondato e congruamente motivato. Sotto il profilo della quantificazione delle sanzioni, questa C.D.T. ritiene adeguate quelle chieste dal Sostituto Procuratore Federale, avv. Alfredo Sorbo, a maggior ragione tenuto conto delle innanzi rappresentate circostanze. Questa C.D.T., invero, giudica, sulla base delle risultanze degli accertamenti, che responsabile della negativa vicenda debbano essere considerati i deferiti, Sig. Federico De Candia e società Azzurra Marigliano, da lui rappresentata, ai quali infligge le sanzioni di seguito indicate: l'inibizione per mesi due, aggiuntiva, rispetto all’inibizione per mesi due, di cui al deferimento n. 48 – 2010/2011; a carico del presidente, sig. Federico De Candia; l’ammenda di euro 200,00, aggiuntiva, rispetto a quella, di cui al deferimento n. 48 – 2010/2011, a carico della società A.S.D. Azzurra Marigliano. P.Q.M. DELIBERA in esito del deferimento in esame, di infliggere al Sig. Federico De Candia, all'epoca dei fatti in esame presidente della società A.S.D. Azzurra Marigliano, la sanzione dell'inibizione per mesi due, aggiuntivi, rispetto all’inibizione per mesi due, di cui al deferimento n. 48 – 2010/2011; l’ammenda di euro 200,00, aggiuntiva, rispetto a quella, di di cui al deferimento n. 48 – 2010/2011, a carico della società A.S.D. Azzurra Marigliano.
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