COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 128 del 26 Maggio 2011 Delibere della Commissione Disciplinare N. 51. DEF.TO P.F. – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE PER VIOLAZIONE DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA, A CARICO DEL SIG. MASSIMO PERNA (ALL’EPOCA DEI FATTI PRESIDENTE DELLA SOCIETA A.S.D. ATL. TORRE DEL GRECO): ART. 1. COMMI 1 E 3, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA: A CARICO DELLA SOCIÉTÀ A.S.D. ATL. TORRE DEL GRECO (GIÀ A.S.S.C. ONLUS ERCOLANESE): ART. 4, COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA

COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 128 del 26 Maggio 2011 Delibere della Commissione Disciplinare N. 51. DEF.TO P.F. – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE PER VIOLAZIONE DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA, A CARICO DEL SIG. MASSIMO PERNA (ALL'EPOCA DEI FATTI PRESIDENTE DELLA SOCIETA A.S.D. ATL. TORRE DEL GRECO): ART. 1. COMMI 1 E 3, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA: A CARICO DELLA SOCIÉTÀ A.S.D. ATL. TORRE DEL GRECO (GIÀ A.S.S.C. ONLUS ERCOLANESE): ART. 4, COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA La C.D.T., visto il suo atto di Contestazione del 22 aprile 2011, che ha fatto seguito all'atto di deferimento del Vice Procuratore Federale, avv. Giorgio Ricciardi, in data 14 maggio 2010, protocollo 7863/388, a carico dei tesserati indicati in epigrafe, per le motivazioni enunciate nell’atto di deferimento innanzi richiamato; tanto premesso OSSERVA: alla riunione del 9 maggio 2011 è risultata presente la sola Procura Federale, in persona del suo Sostituto Procuratore Federale, avv. Leonardo Cotugno, che l'ha rappresentata in udienza. Il rappresentante della Procura Federale, preso atto dell'assenza dei deferiti, sebbene ritualmente convocati (con le relative raccomandate postali risultate regolarmente recapitate), ritenendone provata la colpevolezza, nelle sue conclusioni ha chiesto le seguenti sanzioni: a carico del sig. Massimo Perna, la sanzione dell’inibizione per mesi quindici; a carico della società Atletico Torre del Greco, l'ammenda di euro 2.500,00. Questa C.D.T., sentite le conclusioni della Procura Federale; considerato che, in base al Codice di Giustizia Sportiva vigente, dagli atti documentali acquisiti risulta, senza ombra di dubbio, che il sig. Massimo Perna, all'epoca dei fatti presidente della società Atletico Torre del Greco, non soltanto ha prodotto, allo scopo di giustificare la non presenza a gare dei Campionati Regionali di Attività Mista ed Allievi, una certificazione non autentica, oltre che gravemente non pertinente, ma non si è neppure presentato, innanzi ad un Organo della Giustizia Sportiva, senza addurre giustificazione alcuna, sebbene convocato per ben due volte. In particolare, ritiene questo Collegio che tutta l’attività d’indagine sia stata condotta, ab origine, con assoluto riscontro probatorio, che conduce, oltre ogni ragionevole dubbio, all’incolpazione ed alle sanzioni a carico dei deferiti. Appare opportuno rilevare come la vicenda abbia un sapore singolarmente tutto kafkiano, nonché riconducibile, per limitarsi ad una considerazione consapevolmente circoscritta, alla commedia scarpettiana di inizio secolo scorso. Infatti, il caso ruota attorno al certificato medico (falso) prodotto dal sig. Massimo Perna, a fondamento della mancata presentazione della squadra Onlus Ercolanese a due gare, una per ognuno dei due Campionati Regionali innanzi citati. La falsità del documento è stata acclarata attraverso la puntuale e precisa attività d’indagine esperita dalla Procura Federale, all’esito della quale si è potuto appurare che il certificato di morte prodotto è del tutto apocrifo, per essere il defunto, assurdamente chiamato in causa, “spirato” da quasi un ventennio, rispetto alla data di disputa della gara. Del resto, lo stesso comportamento processuale dei deferiti – che, sebbene ritualmente convocati, non hanno presenziato all’udienza, né addotto giustificazioni – fa legittimamente ritenere che trattasi di produzione di certificazione scientemente falsa, al solo fine di conseguire un illegittimo rinvio delle competizioni, con l’aggravante, sotto il profilo etico-morale, di un’inverosimile, ingiustificabile insensibilità: qualificazione obiettivamente grave, ma idonea a definire il disinvolto, per non dir peggio, utilizzo di un falso certificato di morte, per un fine di natura sportiva (rectius: antisportiva), con una sconcertante sproporzione tra la valenza dei due aspetti (il triste evento luttuoso e la ben meschina finalità, che si puntava a conseguire). Tanto premesso, questa C.D.T. ritiene che il deferimento in esame sia ampiamente fondato e congruamente motivato. Sotto il profilo della quantificazione delle sanzioni, richieste dal Sostituto Procuratore federale,avv. Leonardo Cotugno, questa C.D.T. giudica, sulla base delle risultanze degli accertamenti, che responsabili della negativa vicenda debbano essere considerati i deferiti, sig. Massimo Perna, nonché, insuperabilmente sotto il profilo giuridico-sportivo, la società Atl. Torre del Greco (già Onlus Ercolanese), da lui rappresentata nella indicata qualità di presidente, all’epoca dei fatti, per cui infligge l’inibizione per anni quattro, a carico del presidente, sig. Perna Massimo, per l’eccezionale gravità del suo comportamento, assolutamente contrario ad ogni aspetto di lealtà e di civiltà sportiva, nulla disponendo, in ordine all’ammenda, sia in quanto la responsabilità della vicenda deve ricondursi al presidente del sodalizio medesimo, sia in ragione della circostanza che la società Atl. Torre del Greco (già Onlus Ercolanese) è inattiva, nell’ambito della F.I.G.C., dal 30.06.2010. P.Q.M. DELIBERA in esito del deferimento in esame, di infliggere al sig. Massimo Perna, all'epoca dei fatti presidente della società Atl. Torre del Greco (già Onlus Ercolanese), la sanzione dell'inibizione per anni quattro; di non determinare alcuna ammenda, a carico della società Atl. Torre del Greco, per quanto espressamente specificato nella parte motiva.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it