COMITATO REGIONALE BASILICATA– STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcbasilicata.it e sul Comunicato Ufficiale N° 91 del 27/04/2011 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale 6.2 RICORSO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ ITALICA METAPONTO (3^ CATEGORIA) AVVERSO LE DECISIONI DEL G.S. PUBBLICATE SUL C.U. DEL COMITATO PROVINVIALE DI MATERA N.41 DEL 31.03.2011, RELATIVE ALLA GARA ITALICA METAPONTO – CITY SPORT AGROMONTE DEL 27.03.2011.

COMITATO REGIONALE BASILICATA– STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcbasilicata.it e sul Comunicato Ufficiale N° 91 del 27/04/2011 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale 6.2 RICORSO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ ITALICA METAPONTO (3^ CATEGORIA) AVVERSO LE DECISIONI DEL G.S. PUBBLICATE SUL C.U. DEL COMITATO PROVINVIALE DI MATERA N.41 DEL 31.03.2011, RELATIVE ALLA GARA ITALICA METAPONTO - CITY SPORT AGROMONTE DEL 27.03.2011. La Commissione Disciplinare Territoriale composta dagli Avv.ti Messina Michele – Presidente – Bellettieri Gerardo e Grenci Arturo, nella seduta del 18/04/2011 ha deliberato quanto segue. Letto il reclamo proposto dalla società ITALICA METAPONTO avverso le decisioni del G.S. pubblicate sul Comunicato Ufficiale del Comitato Provinciale di Matera n. 41 del 31.03.2011 e relative alla gara del 27.03.2011 tra l’Italica Metaponto ed il City Sport Agromonte, con cui veniva sancita, per responsabilità oggettiva, la perdita della gara per 0-3 alla società Italica Metaponto, nonché inflitte le seguenti squalifiche: all'allenatore Armento Mario fino al 30.06.2011; ai calciatori De Tommaso Piero per 9(nove) gare, Settembrino Marcello per 8(otto) gare e Gilio Vincenzo per 5(cinque) gare; Letti gli atti ufficiali di gara; Ascoltato il Direttore di gara; Premesso che in materia di disciplina sportiva, l’accertamento dei fatti portati al vaglio dei giudici sportivi deve avvenire esclusivamente attraverso le risultanze degli atti ufficiali (referto arbitrale, supplemento di referto, dichiarazioni rese dall'arbitro in sede di audizione) i quali hanno valore di “prova privilegiata”, essendo assistiti da “presunzione di verità", né possono trovare ingresso prove, testi o mezzi probatori affidati a dichiarazioni di parte o di terzi; Rilevato che nella disposta audizione il D.G., in modo preciso, univoco e non contraddittorio, ha integralmente confermato la dinamica degli incidenti che, a causa del clima ostile venutosi a creare in campo, lo hanno costretto a proseguire la gara pro-forma ed a non poter assumere, nell'immediato, i provvedimenti disciplinari che il caso richiedeva; Considerato, pertanto, che le argomentazioni della società reclamante, non trovano riscontro alcuno negli atti ufficiali; P.Q.M. • rigetta il proposto reclamo, confermando integralmente le decisioni del G.S. come riportate nel citato C.U. n. 41 del 31.03.2011 del Comitato Provinciale di Matera; • dispone l’incameramento della tassa reclamo.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it