COMITATO REGIONALE BASILICATA– STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcbasilicata.it e sul Comunicato Ufficiale N° 92 del 29/04/2011 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale 6.1 RICORSO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ REAL IRSINA (JUNIORES PROVINCIALI – MATERA) AVVERSO LA SQUALIFICA INFLITTA AL CALCIATORE CAPEZZERA GIANLUCA PUBBLICATA CON IL C.U. N.45/MT DEL 14.04.2011.

COMITATO REGIONALE BASILICATA– STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcbasilicata.it e sul Comunicato Ufficiale N° 92 del 29/04/2011 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale 6.1 RICORSO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ REAL IRSINA (JUNIORES PROVINCIALI - MATERA) AVVERSO LA SQUALIFICA INFLITTA AL CALCIATORE CAPEZZERA GIANLUCA PUBBLICATA CON IL C.U. N.45/MT DEL 14.04.2011. Letto il reclamo ritualmente proposto dalla società REAL IRSINA (JUNIORES PROVINCIALI) avverso la squalifica fino al 14.04.2014 inflitta dal G.S. al calciatore CAPEZZERA GIANLUCA e riportata sul CU n. 45 del 14.4.2011 del Comitato Provinciale di Matera; Letti gli atti ufficiali di gara; Accertato che le motivazioni addotte dalla reclamante non hanno per vero trovato riscontro negli atti ufficiali di gara dai quali emerge, di converso, come il calciatore suindicato abbia posto in essere una condotta violenta nei confronti del D.G.; Considerato, tuttavia, come l’atleta militi in società iscritta ad un campionato del settore giovanile e come, non di meno, la giovane età del giocatore, giustifichi l’applicazione di una sanzione che, pur mantenendo la sua severità, debba mirare alla educazione sportiva per il prosieguo dell’attività agonistica e che, in forza di tanto, appare possibile accedere ad una riduzione della pena, anche in considerazione dei suoi buoni precedenti disciplinari; P.Q.M. • in parziale accoglimento del proposto reclamo riduce la squalifica inflitta al calciatore CAPEZZERA GIANLUCA fino al 30.06.2013; • dispone la restituzione della tassa reclamo, se versata.
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