COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 116 del 15 Marzo 2011 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO n.103 della Società POL. SANCALOGERESE avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale della Delegazione Provinciale di Vibo Valentia di cui al Comunicato Ufficiale n. 51 del 24.02.2011 (ripetizione della gara Sancalogerese – Nuova Pannaconi del 20.02.2011; squalifica calciatore GRILLO Fabio per TRE giornate di gara; ammenda di € 60,00).

COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 116 del 15 Marzo 2011 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO n.103 della Società POL. SANCALOGERESE avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale della Delegazione Provinciale di Vibo Valentia di cui al Comunicato Ufficiale n. 51 del 24.02.2011 (ripetizione della gara Sancalogerese – Nuova Pannaconi del 20.02.2011; squalifica calciatore GRILLO Fabio per TRE giornate di gara; ammenda di € 60,00). LA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE letti gli atti ufficiali ed il reclamo; RILEVA Il giudice sportivo di primo grado ha disposto la ripetizione della gara Sancalogerese – Nuova Pannaconi del 20.02.2011 ritenendo che non sussistessero i motivi che ai sensi del Codice di Giustizia Sportiva giustificassero la sospensione della gara per come disposta dall’arbitro. La reclamante si duole della decisione chiedendo l’omologazione del risultato acquisito sul campo al momento della sospensione (2- 0), l’annullamento della sanzione disposta nei confronti del suo calciatore Grillo nonché dell’ammenda di € 60,00. La reclamante non ha osservato il disposto dell’art. 46 comma 5 C.G.S. che, nel caso in cui il gravame verta su episodi e circostanze che possano modificare il risultato conseguito, impone che venga inviata copia del reclamo alla controparte con lettera raccomandata o mezzo equipollente, a norma dell’art. 38, comma 7. Impone, inoltre, che l’attestazione dell’invio debba essere allegata al reclamo. Il ricorso nella parte in cui si chiede la conferma del risultato acquisito sul campo è, pertanto, inammissibile. È invece da rigettare nella rimanente parte. Difatti, con riferimento alla squalifica del calciatore Grillo e all’ammenda alla società si ritiene che i fatti per come narrati dall’arbitro appaiano oggettivamente acclarati e giustifichino le sanzioni irrogate e la loro entità, congrua ed adeguata. P.Q.M. Dichiara inammissibile il reclamo nella parte in cui si chiede l’omologazione del risultato acquisito sul campo al momento della sospensione; rigetta nella rimanente parte; dispone incamerarsi la tassa. Dispone, inoltre, trasmettersi gli atti alla Delegazione Provinciale di Vibo Valentia, per quanto di competenza;
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