COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 119 del 22 Marzo 2011 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO n.106 della Società S.S. POLISTENA avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n.114 del 10.03.2011 (squalifica del calciatore CIMINELLO Salvatore fino al 31.12.2011).

COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 119 del 22 Marzo 2011 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO n.106 della Società S.S. POLISTENA avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n.114 del 10.03.2011 (squalifica del calciatore CIMINELLO Salvatore fino al 31.12.2011). LA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE letti gli atti ufficiali e il reclamo; sentita la società reclamante, che ha insistito per l'accoglimento del ricorso; RILEVA la squalifica in epigrafe è stata irrogata ai danni del calciatore Ciminello Salvatore durante una gara di Coppa Calabria perché, come scrive l'arbitro nel referto, “dopo una mia decisione mi veniva contro colpendomi con una testata senza provocarmi dolore”. La reclamante impugna il provvedimento negando l'accaduto e asserendo che il calciatore ha protestato in modo non consono, ma non ha toccato in alcun modo il direttore di gara, tantomeno con una testata. Per l'effetto, chiede di annullare la squalifica o, in subordine, di irrogare la stessa in giornate, in modo da consentire al tesserato di scontarla in Coppa Calabria, manifestazione nella quale è stato squalificato. Il reclamo va rigettato poiché le motivazioni a sostegno non appaiono sufficienti a confutare la precisa ricostruzione dei fatti di cui al referto arbitrale, che costituisce, in ogni caso, prova privilegiata, e la sanzione inflitta dal primo giudice è congrua ed adeguata alla natura ed alla entità dei fatti accertati. In merito alla richiesta di irrogare la squalifica a giornate anziché a tempo determinato - che il calciatore avrebbe l'obbligo di scontare esclusivamente nelle gare di Coppa Calabria, con la possibilità di partecipare a tutte le altre manifestazioni - a parere di questa commissione non sussistono i presupposti validi per decidere in tal senso, tenuto conto della natura, della gravità dell'addebito e della entità della squalifica. P.Q.M. rigetta il reclamo e dispone incamerarsi la tassa.
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