COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 119 del 22 Marzo 2011 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO n.109 della Società A.S.D. RMA CORIGLIANO CALCIO A 5 avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n.111 del 03.03.2011 (squalifica del calciatore BOMPORALA Pietro fino al 23.09.2011, squalifica del calciatore FALBO Giovanni fino al 02.06.2011, squalifica del calciatore VIGNATURA Enzo per QUATTRO gare).
COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 119 del 22 Marzo 2011
Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale
RECLAMO n.109 della Società A.S.D. RMA CORIGLIANO CALCIO A 5
avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale
n.111 del 03.03.2011 (squalifica del calciatore BOMPORALA Pietro fino al 23.09.2011, squalifica del calciatore FALBO
Giovanni fino al 02.06.2011, squalifica del calciatore VIGNATURA Enzo per QUATTRO gare).
LA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE
letti gli atti ufficiali e il reclamo;
ritenuto che alla stregua degli atti ufficiali i fatti ascritti al calciatore Falbo Giovanni vanno diversamente valutati, poiché è emerso
che il comportamento del calciatore, che ha appoggiato le mani sul petto del direttore di gara procurando una lieve spinta, integra
un atto di protesta di modestissima violenza;
che, pertanto, appare conforme a giustizia ridurre la squalifica irrogatagli;
devono, invece, confermarsi le sanzioni a carico Bomporola Pietro e Vignaturo Enzo, perché congrue ed adeguate ai fatti accertati;
P.Q.M.
in parziale accoglimento del reclamo:
riduce la squalifica a carico del calciatore FALBO Giovanni fino al 2 MAGGIO 2011;
conferma nel resto;
dispone accreditarsi la tassa reclamo sul conto della società reclamante.
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